Condono edilizio, silenzio assenso escluso su beni paesaggistici e istanza incompleta (TAR Sicilia n. 4089 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulla domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere ricadenti in area paesaggisticamente vincolata non si forma il silenzio assenso, perché l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude espressamente dall’istituto gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, e la stessa legge sul condono qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Il parere tardivo della Soprintendenza conserva efficacia vincolante, sicché il diniego comunale di sanatoria è atto dovuto e motivabile anche per relationem. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non vizia il provvedimento quando, trattandosi di opera già realizzata e immodificabile, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato ad uso abitativo nell’isola di Vulcano, aveva realizzato senza autorizzazione un corpo seminterrato adibito a vano abitativo. Nel dicembre 2004 presentava al Comune di Lipari domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, necessitando del nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina.

Dopo una lunga fase istruttoria, la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere e ordinava la rimessione in pristino; il Comune rigettava poi l’istanza di sanatoria. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione del preavviso di rigetto e l’inefficacia del vincolo di inedificabilità posto a fondamento del diniego. Il Tribunale respingeva ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del Comune: il ricorrente ha impugnato tanto l’atto presupposto quanto quello consequenziale, prospettando la non vincolatività del parere tardivo, e vanta quindi un interesse concreto alla pronuncia di merito.

Sul primo motivo, il Tribunale riconosce che il termine di sessanta giorni per il parere soprintendentizio è stato superato. Osserva però che il silenzio assenso presuppone un’istanza completa: la carenza documentale, relativa alle concessioni edilizie del fabbricato preesistente e ai relativi pareri, ha impedito la formazione del provvedimento implicito di accoglimento. Il Collegio richiama sul punto un orientamento maggioritario, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 314 del 2016 e varie pronunce di merito.

In ogni caso, argomenta il Tribunale, la conclusione è imposta dal sistema. L’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, richiamato dalla legislazione regionale, esclude il silenzio assenso per i procedimenti paesaggistici; la Corte costituzionale n. 155/2021 ha dichiarato incompatibile con tale esclusione la norma regionale sul silenzio assenso, abrogata dall’entrata in vigore della normativa del 2011. La stessa legge sul condono prevede il silenzio-rigetto, impugnabile dal richiedente.

Quanto al preavviso di rigetto, il Collegio ritiene che, per le opere già realizzate e immodificabili, la comunicazione non avrebbe sortito alcun effetto utile: il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso, con richiamo a Cons. Stato n. 359/2020 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5537/2019.

Sul vincolo, il Tribunale esclude che il divieto temporaneo abbia reso superfluo quello di inedificabilità assoluta: il primo integra il secondo e riguarda le mere modificazioni del territorio o delle costruzioni esistenti, in zone determinate. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente impone il rigetto della censura. Il parere tardivo resta infine vincolante, secondo la natura sostanzialmente decisoria riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente, e il diniego comunale è atto dovuto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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