La circolare non può restringere le quote del decreto flussi (TAR Toscana n. 517 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La circolare interministeriale che, nel precisare le modalità di presentazione delle istanze, restringa l’ambito applicativo del decreto flussi è illegittima e va disapplicata dall’amministrazione. La limitazione del nulla osta ai soli conducenti muniti di patente di categoria CE non trova alcun fondamento nel D.P.C.M. 21 dicembre 2021, che menziona il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi senza vincoli legati alla categoria di patente. Il possesso della patente B abilita alla conduzione di autocarri leggeri, utilizzabili per il trasporto per conto terzi ai sensi dell’art. 116, comma 3, lett. f), D. Lgs. 285/1992. Il provvedimento adottato in applicazione della circolare illegittima è pertanto annullato.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel trasporto di merci su strada per conto terzi, con veicoli fino a 3,5 t, chiedeva nel gennaio 2022 il nulla osta all’ingresso di un lavoratore extracomunitario. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta in data 6 luglio 2022, in attesa di controllo.
Con provvedimento del 19 aprile 2023 l’amministrazione revocava il nulla osta, rilevando che la circolare n. 116 del 5 gennaio 2022 ammetteva l’istanza solo per conducenti muniti di patente di categoria CE convertibile in Italia. Il lavoratore era invece in possesso di una patente di tipo B rilasciata dalle autorità del Marocco. Il datore di lavoro impugnava la revoca davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 fissa la quota complessiva di ingressi per lavoro subordinato non stagionale; l’art. 3 riserva una quota specifica ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del turistico-alberghiero. Il settore dell’autotrasporto viene menzionato senza alcuna limitazione connessa alla tipologia di patente.
La circolare n. 116, nel dichiarato intento di precisare il decreto flussi, ne restringe in realtà l’ambito applicativo escludendo i lavoratori muniti di patente B. La previsione è priva di attinenza con il testo del decreto. Il Tribunale riconosce che è ragionevole richiedere una patente convertibile in Italia, poiché in difetto l’operatore non potrebbe svolgere la prestazione. È invece arbitraria la limitazione alla sola patente CE.
Il dato ordinamentale smentisce tale restrizione: l’art. 116, comma 3, lett. f), D. Lgs. 285/1992 consente al possessore di patente B di condurre autocarri leggeri con massa fino a 3,5 t, utilizzabili per il trasporto per conto terzi e in concreto impiegati dall’impresa ricorrente.
La circolare, siccome illegittima, avrebbe dovuto essere disapplicata dall’amministrazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le circolari vincolano gli uffici destinatari solo se legittime, con dovere di disapplicazione di quelle contra legem (TAR Lazio, Roma, III, 8 giugno 2012, n. 5201; TAR Puglia, Lecce, II, 8 ottobre 2019, n. 1537), e riconosce il proprio potere di disapplicazione (Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4859; Cons. Stato, 10 aprile 2003, n. 1894).
Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo perché adottato in applicazione della circolare in contrasto con il decreto flussi. Il ricorso è accolto e la revoca annullata; le ulteriori censure sono assorbite. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.