Circonvenzione di incapace: deficienza psichica e consulenza civile utilizzabile (Cass. pen. Sez. II n. 37940 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, la deficienza psichica richiesta dall’art. 643 cod. pen. non presuppone uno stato di piena incapacità di intendere e di volere né una vera e propria infermità mentale, essendo sufficiente una minorata capacità psichica che comprometta il potere di critica e indebolisca quello volitivo, rendendo la vittima suggestionabile. La prova di tale presupposto non richiede l’espletamento di una perizia nel processo penale e può essere desunta da qualunque elemento, ivi compresa la consulenza tecnica disposta nel procedimento civile di amministrazione di sostegno, acquisibile come prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., non essendo la perizia riconducibile al concetto di prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20/11/2024, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il tentativo di circonvenzione di incapace, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l’accusa, l’imputato aveva indotto un’anziana donna, assistita da un amministratore di sostegno, a istituirlo erede universale mediante testamento pubblico, rappresentandole il rischio di perdere la sua assistenza in caso di rifiuto. Avverso la pronuncia di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, tra cui la mancata perizia sulla circonvenibilità della persona offesa, l’inutilizzabilità della consulenza civile e l’illegittimità della costituzione di parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, esaminando anzitutto il primo motivo. Secondo la giurisprudenza richiamata, per l’accertamento della deficienza psichica non occorre un’indagine psichiatrica né uno stato di piena incapacità del soggetto passivo, essendo sufficiente una condizione di suggestionabilità che riduca i poteri di difesa della vittima.
La prova del presupposto del reato può quindi essere desunta da qualunque elemento, compresa la consulenza tecnica depositata nel procedimento civile di amministrazione di sostegno. Tale consulenza è legittimamente acquisibile nel processo penale come prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., anche se il giudizio civile non è ancora definito con sentenza passata in giudicato. La Corte rileva inoltre che i presupposti dell’art. 404 cod. civ. sono in gran parte sovrapponibili a quelli dell’art. 643 cod. pen., sicché non è illogico che i giudici di merito abbiano utilizzato ai fini penali gli esiti della consulenza civile.
Quanto alla mancata perizia, i giudici di legittimità ribadiscono che questa non costituisce prova decisiva e resta rimessa alla discrezionalità del giudice. La doglianza sulla condotta di induzione è poi dichiarata inammissibile perché mira a contestare valutazioni di fatto, non sindacabili in cassazione, e difetta di specificità ex art. 581 cod. proc. pen.
La Corte esclude ogni contraddizione nella utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa affetta da deficit psichico, non essendo incompatibile con l’assunzione testimoniale, e ribadisce che il testamento carpito era idoneo a produrre effetto dannoso per i prossimi congiunti, trattandosi di reato tentato. Infine, quanto agli atti compiuti dall’amministrato senza assistenza, l’art. 412, comma 3, cod. civ. li qualifica come annullabili e non nulli, sicché non è configurabile il reato impossibile ex art. 49 cod. pen.
Nota della Redazione
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