Ricorso straordinario per errore di fatto escluso su notifica al nuovo difensore (Cass. pen. Sez. II n. 22961 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere fondato su documentazione formatasi in epoca successiva alla decisione impugnata, non potendosi imputare al giudice di non aver tenuto conto di elementi allora inesistenti. Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, il rischio della mancata trasmissione dell’atto all’indirizzo PEC corretto incombe esclusivamente sul difensore, né alcun obbligo di trasmissione grava sulla cancelleria non competente. La rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché il precedente risulti revocato.

Il Fatto

Il difensore del condannato propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, in data 29 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato. Questi era stato condannato per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. ai danni della coniuge, con sentenza confermata in appello.

Il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore nominato in sostituzione del precedente revocato. Sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere avvenuta quella notifica in data 15 marzo 2024, mentre la missiva PEC conteneva il solo verbale di udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte prende le mosse dal quadro procedimentale. Il decreto di citazione a giudizio in appello fu emesso il 10 luglio 2023 e notificato all’allora difensore; l’atto di nomina del nuovo difensore, pur datato 20 giugno 2023, fu spedito il 7 luglio 2023 a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Su questo punto la Corte richiama il disposto dell’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 e il principio del massimo consesso: il ricorso presentato a un ufficio diverso da quello competente è inammissibile, non essendo esigibile alcun obbligo di trasmissione da parte della cancelleria non destinataria. Il principio, espresso in materia di impugnazioni cautelari (Sez. U n. 1626 del 2020), è stato ribadito di recente (Sez. U n. 6565 del 2025) proprio con riguardo agli atti trasmessi a indirizzi PEC non compresi nell’elenco ufficiale.

Ne deriva un primo punto fermo: non vi è prova che la nomina sia pervenuta alla sezione competente prima dell’emissione del decreto o prima della sua notifica al precedente difensore. Correttamente, dunque, il decreto fu notificato a quest’ultimo, unico difensore allora noto all’ufficio, e il ricorrente non può dolersi di una nullità cui la difesa ha dato causa.

La Corte ricorda poi che la rituale notifica del decreto al difensore di fiducia non impone all’ufficio alcun ulteriore avviso al nuovo difensore, pur se il precedente è stato revocato, e che la relativa omissione non è causa di nullità. La comunicazione telematica del verbale contenente la nuova data di udienza, disposto il rinvio proprio per consentirne il mandato, ha comunque assicurato il rispetto dei requisiti dell’art. 601 cod. proc. pen.

Quanto all’asserita svista sul contenuto della PEC del 15 marzo 2024, la Corte esclude ogni errore di fatto: la decisione impugnata si fondava su una risultanza documentale presente in atti, smentita solo da accertamenti successivi. Essendo la sentenza del 29 ottobre 2025, nessun errore può imputarsi al giudice per non aver considerato documentazione formatasi in epoca posteriore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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