La circoscrizione farmaceutica non può comprendere aree estranee al bacino d’utenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 310 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima per difetto istruttorio e per illogicità la delibera comunale che, nel riperimetrare le sedi farmaceutiche, assegni a una circoscrizione ambiti territoriali estranei al bacino d’utenza della farmacia, creando solo sulla carta un bacino funzionale. L’equa distribuzione territoriale di cui all’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012 (convertito nella legge n. 27/2012), non impone di collocare le farmacie soltanto dove è maggiore la concentrazione di utenti potenziali, ma richiede una copertura omogenea dell’intero territorio, valutando densità di popolazione, accessibilità, vie di comunicazione, distanze, tempi di percorrenza, attrattività dei servizi pubblici e concorrenza territoriale. I pareri dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti sono obbligatori ma non vincolanti e non attribuiscono a tali enti la qualità di controinteressati necessari.

Il Fatto

La ricorrente, titolare della farmacia situata in una frazione del Comune di Renon, ha impugnato la delibera consiliare n. 20 del 20.3.2025, con cui l’amministrazione ha ridisegnato le circoscrizioni delle due sedi farmaceutiche comunali: la sede 1, comprensiva delle due frazioni più popolate in un’area compatta, e la sede 2, estesa a otto frazioni su un territorio di oltre 68 kmq.

La ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri di equa distribuzione territoriale e di migliore accessibilità al servizio, l’eccesso di potere per motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti, nonché il mancato rispetto delle statuizioni contenute in una precedente sentenza del medesimo Tribunale. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Ordine dei Farmacisti provinciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il novellato art. 2 della legge n. 475/1968 richiede al Comune di sentire l’ASL e l’Ordine dei Farmacisti, ma i relativi pareri hanno natura obbligatoria e non vincolante: essi conferiscono un apporto conoscitivo e valutativo, senza potere di concertazione o co-decisione. Ne consegue che tali enti non sono controinteressati in senso tecnico, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 223 del 2018 e da Cons. Stato, sez. III, n. 22 del 2016.

Nel merito, il Tribunale ritiene non fondato il primo profilo del primo motivo, secondo cui il Comune avrebbe dovuto collocare le farmacie esclusivamente dove è maggiore la concentrazione di utenti potenziali. Il precedente richiamato non si è limitato a tale criterio, ma ha imposto di tener conto di tutte le circostanze rilevanti. L’equa distribuzione esige una copertura omogenea del territorio ed evita concentrazioni eccessive: la sola densità di popolazione non è criterio esclusivo, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 8500 del 2023.

Sono invece fondati i profili dal secondo al quarto del primo motivo e dal primo al terzo del secondo, trattati congiuntamente. È palesemente irrazionale assegnare a una circoscrizione ambiti territoriali estranei al relativo bacino d’utenza. Il bacino si determina combinando popolazione residente, accessibilità, vie di comunicazione, distanze, tempi di percorrenza e concorrenza territoriale. Le frazioni a nord di Collalbo e quelle a essa direttamente collegate non possono essere attribuite alla sede di Auna di Sotto, perché i residenti non hanno alcun motivo razionale di recarsi presso una farmacia più distante di quella loro prossima.

Il Collegio sottolinea che l’equa distribuzione non richiede quote paritarie di abitanti per farmacia, ma che tutte le aree siano servite adeguatamente e che la popolazione possa raggiungere la farmacia in tempi ragionevoli, secondo quanto precisato da Cons. Stato, sez. III, n. 1779 del 2024. La delibera impugnata travisa il bacino d’utenza reale della sede di Collalbo e crea artificialmente quello della sede di Auna di Sotto, assicurando una distribuzione solo cartolare e aritmetica, non funzionale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della delibera e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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