La cisterna interrata va valutata con la normativa vigente all’epoca della realizzazione (TAR Sicilia n. 2389 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della legittimità di un intervento edilizio sotto il profilo urbanistico va condotta alla stregua della disciplina vigente nel momento in cui l’opera è stata realizzata, con la conseguenza che il Comune non può applicare alla cisterna interrata risalente al 1997 un regime sopravvenuto e più restrittivo. La preesistenza dei titoli conseguiti all’epoca (autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione forestale e non necessità del nulla osta paesaggistico) rende contraddittoria e generica la motivazione dell’ordine di demolizione. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, invece, la realizzazione di qualsiasi manufatto altera il pregresso stato dei luoghi e impone all’Amministrazione l’adozione dell’ordine di rimozione, a prescindere dalla classificazione dell’abuso valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi. La nozione giuridica di costruzione ricomprende i manufatti semplicemente aderenti al suolo, quando siano destinati a un’utilità prolungata nel tempo.

Il Fatto

La ricorrente, coerede del genitore defunto, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva revocato e annullato in autotutela una precedente ordinanza di rimozione e aveva ingiunto agli aventi causa la demolizione, con rimessa in pristino, di una cisterna interrata, di una tettoia in ferro e tegopan e di una roulotte, site su terreno in area vincolata.

Il Comune non si costituiva. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare limitatamente alla cisterna e disponeva incombenti istruttori. All’esito dell’udienza pubblica il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di parziale inammissibilità per difetto di interesse in ordine alla roulotte; la ricorrente, con memoria, rinunciava ai primi tre motivi limitatamente a tale opera, insistendo per il resto.

La Motivazione della Corte

Sulla cisterna interrata il Collegio ritiene fondate le censure. La ricorrente ha documentato l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, l’autorizzazione ai soli fini forestali dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e la restituzione del progetto da parte della Soprintendenza, che ha escluso la necessità del nulla osta non costituendo l’opera modifica dello stato dei luoghi.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il giudizio di legittimità va condotto avendo riguardo alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’intervento (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 1376). Essendo pacifica la realizzazione della cisterna almeno dal 1997, il Comune non poteva applicare un regime sopravvenuto più restrittivo; l’art. 6 della legge 10 agosto 1985, n. 37 non assoggettava allora a titolo edilizio le cisterne interrate. La motivazione dell’ordinanza, che afferma contestualmente l’assenza e la difformità dal parere del Genio Civile, è contraddittoria e generica.

Sulla roulotte, preso atto della rinuncia ai primi tre motivi, le residue contestazioni sono infondate. La circostanza che la disciplina delle case mobili sia successiva al 1997 è irrilevante: la nozione di costruzione ricomprende i manufatti non infissi né incorporati al suolo ma aderenti a esso, idonei ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi (T.A.R. Lazio, Latina, 28 maggio 1992, n. 449; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 luglio 1993, n. 619). In area vincolata l’ordine di rimozione è dovuto a prescindere dalla classificazione dell’abuso (Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990). La questione sulla sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotta con memoria non notificata, è inammissibile, avendo il provvedimento solo avvertito delle conseguenze dell’inottemperanza.

Quanto alla tettoia e alle chiusure laterali, opere non contemplate nell’ordinanza del 1997, la loro collocazione in area paesaggisticamente vincolata rende privo di base il richiamo all’art. 20 della legge 16 aprile 2003, n. 4, che espressamente richiede il nulla osta della Soprintendenza per gli immobili soggetti a vincolo. Il ricorso è quindi accolto solo per la cisterna e respinto per il resto, con spese irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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