Terzo condono, opere in area vincolata con aumento di volume non sanabili (TAR Sicilia n. 2390 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se, congiuntamente, anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il carattere ostativo del vincolo opera anche in presenza di vincolo relativo. Ne deriva che un abuso comportante nuova superficie e nuova volumetria non è condonabile, divenendo il parere della Soprintendenza atto vincolato e non sindacabile nel merito. La dichiarazione di parte sull’epoca di ultimazione dell’opera assume natura confessoria e preclude approfondimenti istruttori sul punto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario per donazione di un fabbricato adibito a civile abitazione nell’Isola di -OMISSIS-, impugna il diniego opposto dalla Soprintendenza di Messina alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 32 l. 326/2003, unitamente all’ordine di rimessione in pristino e al rigetto implicito del ricorso gerarchico.

L’originaria proprietaria aveva presentato istanza di condono per la chiusura a veranda di una porzione di terrazzo preesistente, con ampliamento di modestia entità (mq. 12,70 e mc. 39,60), ultimato nel 1994. La Soprintendenza ha negato il parere in applicazione della circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali, emanata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge reg. Sic. n. 19/2021. Il ricorrente lamenta l’assenza di istruttoria e la natura stereotipata della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono edilizio: la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di quattro condizioni, tra cui la riconducibilità dell’opera alle tipologie di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa consolidata conferma che la sanabilità è esclusa ove si realizzino nuovi volumi o superfici.

Il Giudice richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la normativa regionale siciliana nella parte in cui consentiva il condono in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il successivo orientamento del CGARS n. 836 del 2023 ha preso atto del superamento del precedente parere n. 291/2010.

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che il modesto impatto paesaggistico possa assumere rilievo: in carenza dei presupposti di legge della sanabilità il parere della Soprintendenza è vincolato e non residua alcuno spazio di valutazione discrezionale.

Il secondo motivo è rigettato perché l’area era già assoggettata a vincolo paesaggistico in forza del decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 1966, anteriormente all’ultimazione delle opere, dichiarata dall’istante con efficacia confessoria. Irrilevante la natura assoluta o relativa del vincolo. La motivazione per relationem alla circolare è ritenuta idonea, con indicazione degli estremi e possibilità di accesso.

Inammissibili le censure introdotte con la memoria difensiva, estranee al thema decidendum e non contenute nel ricorso gerarchico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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