Cittadinanza: il certificato penale scaduto non giustifica l’inammissibilità (TAR Lombardia n. 2349 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del certificato penale allegato alla domanda di cittadinanza, maturata nel corso di un procedimento protrattosi per oltre quattro anni, non è imputabile al richiedente e non giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’istanza per carenza documentale. A fronte della necessità di aggiornare la documentazione, l’amministrazione deve invitare il privato all’integrazione documentale e non trasmettere un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. La declaratoria di inammissibilità è altresì illegittima quando la comunicazione dei motivi ostativi non si sia perfezionata e il destinatario non ne abbia avuto conoscenza, senza che l’amministrazione provi che l’esito negativo dell’invio sia imputabile al richiedente.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato in data 4.09.2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, allegando il certificato penale libanese tradotto e legalizzato. Nel corso del procedimento, protrattosi per oltre quattro anni, quel certificato perdeva validità. La Prefettura, anziché chiedere l’integrazione, inviava un preavviso di rigetto con assegnazione di un termine di 90 giorni per la produzione di un nuovo certificato e, non ricevuta la documentazione, dichiarava inammissibile l’istanza per carenza documentale con decreto del 14.11.2022.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Sosteneva di non avere mai ricevuto la comunicazione, né alcun avviso di giacenza, e di aver appreso della richiesta solo con il provvedimento di inammissibilità. Il Ministero si costituiva con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo da una considerazione già espressa in sede cautelare: la scadenza del certificato penale nelle more di un procedimento durato più di quattro anni non può farsi ricadere a danno della parte privata incolpevole. Il certificato era stato originariamente prodotto nelle forme richieste dalla legge; l’aggiornamento documentale costituisce un’esigenza dell’ufficio, non un inadempimento del richiedente.
Sotto un primo profilo, il Tribunale rileva l’erroneità dello strumento utilizzato. A fronte della necessità di aggiornare la documentazione, l’amministrazione avrebbe dovuto invitare la ricorrente all’integrazione documentale, e non trasmettere un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. La scelta del preavviso di diniego in assenza dei presupposti integra il vizio di difetto di istruttoria dedotto.
Sotto un secondo e concorrente profilo, il Collegio accerta che la comunicazione dei motivi ostativi, inviata con raccomandata A/R, non si è perfezionata. La ricorrente non è quindi venuta a conoscenza delle richieste dell’amministrazione e non ha potuto adempiere nel termine assegnato, a prescindere dalla congruità di quest’ultimo. L’amministrazione non ha contestato la circostanza né ha dimostrato che l’esito negativo dell’invio fosse imputabile alla destinataria: ciò avvalora l’eccezione della ricorrente e la documentazione in atti.
Il Tribunale dà inoltre atto che il nuovo certificato penale è stato acquisito, tradotto, legalizzato e inviato alla Prefettura in data 25.05.2023. L’amministrazione ha espresso parere favorevole alla concessione della cittadinanza, ma non ha rimosso il provvedimento impugnato. Il Ministero dell’Interno non si è ancora pronunciato e il procedimento resta pendente.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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