Cittadinanza e diniego fondato su informazioni riservate: motivazione e archiviazione penale (Cons. Stato n. 319 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce provvedimento di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, e implica una valutazione ampiamente discrezionale circa l’opportunità dell’inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale. Quando il diniego si fonda su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessaria l’indicazione espressa di tutte le fonti e i fatti accertati, né ammettendosi una disclosure totale delle attività di intelligence. In tale contesto, la mera archiviazione del procedimento penale non è elemento dirimente, potendo il diniego fondarsi anche solo sui comprovati rapporti del richiedente con movimenti che perseguono finalità incompatibili con gli interessi della Repubblica.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno negava al richiedente la concessione della cittadinanza italiana, ritenendolo in contatto con movimenti che perseguono finalità incompatibili con gli interessi della Repubblica. Il diniego si fondava su evidenze informative, anche di natura fiduciaria, raccolte dagli organi di sicurezza e versate in giudizio in plico riservato, dalle quali emergeva il coinvolgimento dello straniero nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nella raccolta e nel trasferimento di fondi in favore di un movimento integralista islamico.
Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso. L’interessato appellava deducendo di non appartenere ad alcun movimento integralista, di militare in un partito presente al governo del proprio Stato e di essere stato oggetto di indagini penali concluse con archiviazione, con provvedimento nel quale si era escluso che alcun fatto penalmente rilevante fosse stato commesso. Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia sulle proprie doglianze, invocando gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale sulla natura squisitamente discrezionale del provvedimento di concessione dello status civitatis. L’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale.
Nel bilanciamento tra l’interesse dello straniero e quello alla sicurezza della Repubblica, quest’ultimo riveste rango indiscutibilmente superiore. L’interesse legittimo pretensivo dell’aspirante cittadino è quindi sottoposto a una stringente verifica istruttoria, svolta non solo dalle autorità locali di pubblica sicurezza ma anche dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale.
Su tale premessa si innesta la regola specifica in materia di onere motivazionale. Richiamando la Sez. III n. 7981 del 2025 e la Sez. III n. 9741 del 2025, il Collegio afferma che la ponderazione degli interessi contrapposti rende ammissibile un onere motivazionale meno stringente rispetto ad altri provvedimenti ampliativi, trattandosi di atti di alta amministrazione che non si riferiscono necessariamente a risultanze processuali penali ma rimandano ad accertamenti preventivi degli organi di informazione classificati. Il diniego è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti accertati.
Quanto alla archiviazione penale, la Corte chiarisce che essa non costituisce elemento dirimente. Il diniego può legittimamente fondarsi anche solo sui comprovati rapporti dell’istante con un movimento volto alla diffusione del pensiero integralista islamico, rispetto ai quali gli elementi addotti dall’appellante non valgono a disvelare l’irragionevolezza delle valutazioni dell’autorità di sicurezza. Non è incompatibile con tali legami l’allegata adesione a una forza politica del proprio Stato operante nella sfera della legalità.
Ne consegue il rigetto dell’appello, con prevalenza del superiore interesse dell’ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali della comunità statuale. Il Collegio richiama il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, avendo le questioni esaminate esaurito la vicenda e tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della questione e dell’assenza di difese scritte dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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