Cittadinanza illecitamente formata: illegittimità oggettiva e irrilevanza dell’estraneità (Cons. Stato n. 320 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato, subordinato a una valutazione ampia dei requisiti di integrazione. Quando la pratica sia stata formata mediante manipolazione del sistema informatico ministeriale e risulti nominativamente inclusa tra quelle per cui la funzionaria infedele è stata imputata e condannata, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo. Resta irrilevante l’estraneità dell’interessato al procedimento penale e la sua eventuale inconsapevolezza dell’illecito commesso, anche per intermediazione di terzi. Il deficit istruttorio non può essere colmato in sede giudiziale attraverso l’accertamento diretto, da parte del giudice, dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il d.P.R. con cui il Ministero dell’Interno ha annullato in autotutela il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana emesso in suo favore. Il Tribunale, con sentenza n. 6302/2024, ha respinto il gravame, rilevando che la pratica del ricorrente compariva nell’elenco delle pratiche alterate contestate nel procedimento penale a carico di una funzionaria ministeriale infedele e del marito, definito con patteggiamento.

Il primo giudice ha inoltre escluso la fondatezza delle censure procedimentali, richiamando l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, e ha disatteso il rilievo sull’estraneità del ricorrente alla vicenda penale, considerandolo non dirimente. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando difetto di motivazione, sviamento e violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo da una premessa generale: la concessione della cittadinanza è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis, morale e civile, del richiedente. L’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico che escluda condotte contrarie all’ordine e alla sicurezza nazionale.

Da ciò deriva che il sindacato del giudice investe la sufficienza del supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità della motivazione e la coerenza dei fatti rispetto alla ratio del potere. La Sezione richiama sul punto Cons. St., Sez. III, n. 10373/2024.

Nel merito, il Collegio rileva la piena sovrapponibilità della fattispecie a quelle già decise in materia di revoca della cittadinanza per pratiche formate con accessi abusivi al sistema ministeriale. Richiama la sentenza n. 8128/2025 della stessa Sezione e, in essa, le pronunce ivi citate: la n. 6787 del 31 luglio 2025, la n. 3211 del 14 aprile 2025, la n. 4167 del 9 maggio 2024, la n. 5508 del 5 giugno 2023 e la n. 6262 del 16 luglio 2025.

Il principio consolidato è che, acclarata e non contestata l’indicazione nominativa del decreto tra quelli per la cui illecita formazione la dipendente è stata imputata e poi condannata, l’illegittimità del provvedimento opera in modo oggettivo. Non assume rilievo la diretta partecipazione dell’interessato né la sua inconsapevolezza dell’illecito, eventualmente realizzato attraverso l’intermediazione di terzi. Il Collegio precisa inoltre che il deficit istruttorio non è colmabile in sede giudiziale mediante accertamento diretto dei requisiti.

Le censure dell’appellante — difetto di motivazione, sviamento, insufficienza istruttoria e violazione delle garanzie partecipative — risultano del tutto sovrapponibili a quelle già disattese nei precedenti richiamati. Il Collegio applica l’art. 74, secondo periodo, cod. proc. amm. e respinge l’appello. Le spese del grado sono compensate in ragione della materia trattata e della limitata attività difensiva della parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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