Ammonimento del questore: sindacato limitato e presupposti dello stalking (Cons. Stato n. 318 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 ha natura spiccatamente preventiva e cautelare e si fonda su un giudizio prognostico formulato ex ante, volto a dissuadere da condotte persecutorie e a prevenire la commissione di reati contro la persona. Il sindacato del giudice amministrativo sui presupposti della misura incontra i limiti propri del controllo sulla discrezionalità tecnica, restando circoscritto alla verifica della manifesta irragionevolezza delle valutazioni compiute dall’Amministrazione. Ai fini della legittimità del provvedimento non è necessario l’accertamento di un comprovato stato d’ansia della persona offesa, potendo rilevare l’alterazione delle abitudini di vita quale elemento integrativo del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. L’esigenza di celerità e tempestività dell’intervento giustifica la sufficienza degli elementi informativi raccolti, senza che si imponga un ulteriore svolgimento istruttorio.
Il Fatto
Il questore di Firenze ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’odierno appellante, ritenuto responsabile di molestie e minacce denunciate dalla controinteressata. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, che con la sentenza n. 1037/2023 ha respinto il ricorso, giudicando le risultanze fattuali idonee a sorreggere il provvedimento e non necessaria un’ulteriore istruttoria.
Con l’appello l’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, il difetto dei presupposti, la motivazione contraddittoria e generica e la carenza istruttoria, sostenendo in particolare l’insussistenza di una pluralità di eventi reiterati e l’assenza di prova di un grave e perdurante stato d’ansia della vittima. L’Amministrazione si è costituita, depositando la memoria di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione generale dell’istituto, richiamando la natura preventiva e cautelare dell’ammonimento, finalizzato a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico ex ante, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 9211/2024.
Quanto all’idoneità dei fatti accertati, la Corte ritiene le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione non affette da manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di pubblica sicurezza. Respinto è l’approccio “atomistico” dell’appellante: l’episodio di intrusione nel domicilio viene letto in connessione con circostanze non contestate, come l’incontro con altro soggetto e la reazione dell’istante.
I successivi episodi di danneggiamento, ancorché non attribuibili a responsabili identificati, sono stati legittimamente ricondotti al clima di tensione e all’atteggiamento persecutorio, desunto anche dalla ripetuta presenza dell’appellante nei pressi dell’abitazione. L’assenza di condotte ulteriori dopo l’avvio del procedimento è giudicata circostanza scarsamente significativa, idonea anzi a illuminare ex post il carattere deliberatamente persecutorio delle condotte.
Sul versante dello stato d’ansia, il Collegio rileva che il primo giudice ha fondato il giudizio di sussistenza dei presupposti non su un comprovato stato d’ansia, bensì sull’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, elemento integrativo del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., rispetto al quale i motivi non disvelano errore o irragionevolezza. Immune da censure è anche la valutazione sulla sufficienza degli elementi informativi, coerente con la celerità imposta dalla natura cautelare del provvedimento. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.