Diniego di cittadinanza illegittimo se basato su unico precedente penale estinto (Cons. Stato n. 2012 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, non può fondarsi su un mero automatismo tra la sussistenza di un precedente penale e la reiezione dell’istanza. L’Amministrazione è tenuta a una istruttoria accurata ed estesa e a una motivazione trasparente e coerente, che dia conto di una valutazione in concreto del fatto, delle sue modalità e del suo effettivo disvalore, della personalità del richiedente, del quantum di pena applicato, della risalenza del comportamento rispetto all’istanza e dell’eventuale intervenuta estinzione del reato. La valutazione sulla personalità non può essere effettuata sull’astratta tipologia del reato, ma va adeguata al caso concreto; il diniego che si limiti a desumere in via astratta la mancata integrazione da un unico episodio risalente è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno respinto la sua domanda di cittadinanza italiana per residenza. Il diniego si fondava su un unico precedente penale, un decreto del 2006 per violazione dell’art. 186 cod. strada, a fronte di una condotta che il richiedente assumeva ormai risalente e di un percorso di integrazione lavorativa e sociale.
Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, rappresentando l’insufficienza di quel precedente e l’intervenuta declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali a seguito di oblazione. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la condotta indicativa di insensibilità verso le norme e l’integrazione recessiva rispetto alla gravità del reato. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’ambito della valutazione amministrativa in materia. Ai fini dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione deve verificare non solo la residenza legale continuata per almeno dieci anni, ma anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale, attraverso un insieme di elementi relativi alle condizioni lavorative, economiche, familiari e all’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo il comportamento nel rispetto delle regole della convivenza civile, e non soltanto di quelle di rilevanza penale, come affermato da Consiglio di Stato sez. I n. 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI n. 3006/2011.
La Corte precisa che ampiezza e profondità dell’obbligo di motivazione devono correlarsi alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla sua gravità, alla distanza temporale dall’istanza e allo stadio del procedimento. Pur riconoscendo l’autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale, il Collegio ribadisce che questa deve fondarsi su un’analisi circostanziata e non su un mero automatismo tra notizia di reato e reiezione.
Sul piano del metodo, il Consiglio richiama il proprio orientamento secondo cui la personalità del richiedente non va valutata sull’astratta tipologia del reato, ma adeguata al caso concreto, apprezzando circostanze, modalità ed effettivo disvalore del fatto, oltre al quantum di pena applicato e all’unicità dell’episodio nel lungo periodo di soggiorno (Cons. Stato sez. III n. 5471/2023; n. 6898/2022; n. 6789/2022; n. 1837/2019; sez. I parere n. 612/2023). Rilevano anche l’estinzione del reato e la riabilitazione.
Nel caso concreto il diniego si è limitato a desumere in via astratta la mancata integrazione dall’unico precedente risalente al 2006, senza approfondire la condotta complessiva. La Corte sottolinea che non risulta alcuna ulteriore violazione successiva né sanzione precedente, e che l’estinzione del reato corrobora la probabilità che il richiedente non si sia reso responsabile di altre condotte pericolose. Le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione sono dunque accolte.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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