Amministratore di fatto e illecito professionale grave: esclusione legittima nella gara sanitaria (Cons. Stato n. 2010 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici la qualifica di amministratore di fatto si accerta secondo criteri sostanzialistici e non formalistici, ed è oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sostenuta da congrua e logica motivazione. L’individuazione di tale figura non richiede il rigore probatorio proprio del processo penale o civile, perché la verifica si fonda su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità, che può basarsi su un quadro indiziario coerente, ragionevole e complessivamente significativo. Il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen. costituisce mezzo di prova adeguato del grave illecito professionale. Nel valutare la gravità e il decorso del triennio, il termine va computato a ritroso rispetto all’epoca di presentazione della domanda di partecipazione, non a quella, successiva, della decisione di esclusione. L’art. 94, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 36/2023 costituisce recepimento pieno dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e non integra ipotesi di gold plating.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 dalla struttura sanitaria per l’affidamento del servizio di trasporto protetto di pazienti e materiale sanitario. Una segnalazione di altro concorrente riferiva di un procedimento penale a carico della società. La stazione appaltante la ammetteva con riserva e, all’esito del contraddittorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, la escludeva con determina dirigenziale per illecito professionale grave, ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 d.lgs. n. 36/2023, valorizzando un decreto di rinvio a giudizio del GUP per reati contro l’industria e il commercio, contro l’incolumità pubblica, di intermediazione illecita e associazione per delinquere, che qualificava due soci di minoranza come amministratori di fatto.

Il TAR per il Lazio respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo la motivazione dell’esclusione coerente e adeguata. La società proponeva appello con sette motivi, deducendo l’errata lettura del decreto penale, l’insufficienza delle misure di self-cleaning, la reticenza dichiarativa, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’illegittimità costituzionale della norma nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per pretesa violazione dell’obbligo di specificazione dei motivi: l’istante ha censurato in modo specifico le statuizioni del primo giudice, sia pure riproponendo in chiave critica le doglianze di primo grado.

Sui primi due motivi, la Corte chiarisce che l’adeguatezza degli elementi di prova va verificata con riguardo al presupposto di fatto costituito dalla qualità di amministratori di fatto dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 94, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 36/2023. L’amministrazione poteva quindi considerare qualsiasi elemento disponibile: la partecipazione attiva a trattative sindacali e la documentazione relativa a una precedente gara costituiscono indizi idonei a rafforzare la ricostruzione del ruolo effettivo dei soci, dimostrando una stabile e continuativa ingerenza nella gestione societaria. Irrilevante è che le condotte contestate riguardino altra società, inserita dal decreto nella medesima organizzazione imprenditoriale. Non è esigibile un approfondimento istruttorio su tutti gli atti del procedimento penale, perché il nuovo Codice impone una valutazione fiduciaria sull’affidabilità dell’operatore.

Sul terzo motivo, il Collegio condivide l’interpretazione dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 36/2023: il triennio va considerato a ritroso rispetto all’epoca di presentazione della domanda di partecipazione, non a quella in cui la stazione appaltante decide di escludere. Diversamente sarebbe avvantaggiato chi omette di dichiarare la circostanza ostativa per ritardare le verifiche. Anche assumendo come riferimento l’ordinanza cautelare del GIP, il termine risulta rispettato; e ai sensi dell’art. 96, comma 12, il triennio decorrerebbe dalla data di acquisizione del decreto.

Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che l’accertamento della qualifica di amministratore di fatto risponde a criteri sostanzialistici e costituisce valutazione di fatto insindacabile se motivata in modo congruo e logico, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4863 del 2025 e Cass. pen., Sez. V, n. 16414 del 2024. La partecipazione minoritaria dei soci non garantisce la terzietà dell’organo amministrativo e le misure di self-cleaning sono state ragionevolmente ritenute insufficienti.

Sul quinto motivo, l’ordinanza del GIP dimostra che già nelle indagini emergeva la riconducibilità della gestione della società ai soci; il decreto non ha perso efficacia, essendo stata confermata dalla Cass. pen., Sez. I, n. 21021 del 2024 la competenza del tribunale. Infine, la Corte esclude il rinvio pregiudiziale e la questione di costituzionalità: la norma nazionale recepisce l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, incentrato sull’effettivo esercizio di poteri direttivi, e non introduce alcun gold plating, attuando fedelmente la legge delega n. 78/2022. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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