Daspo e accertamento indiziario dell’identità: basta il “più probabile che non” (Cons. Stato n. 2013 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e risponde alla logica del “più probabile che non”. Il Questore e il giudice amministrativo non sono tenuti alla certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’ascrivibilità delle condotte al destinatario: è sufficiente un quadro indiziario sufficiente e lineare, non smentito da elementi contrari. L’identificazione compiuta dalla polizia giudiziaria mediante giustapposizione di fotogrammi, immagini di ingresso allo stadio e foto personali integra un elemento di fatto preponderante, idoneo a fondare la presunzione di responsabilità. Il sindacato del giudice resta nei limiti della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione, con valutazione di gravità e pericolosità sociale immune da profili di manifesta irragionevolezza. Non integra, di per sé, violazione del principio di proporzionalità la durata di quattro anni della misura, se correlata alla conflittualità generata in una gara ad alto rischio.
Il Fatto
In occasione dell’incontro di calcio di Serie A del 4 maggio 2023, al termine della partita, il ricorrente prendeva parte all’invasione del terreno di gioco e alla successiva rissa tra tifoserie. La Questura adottava nei suoi confronti il divieto di accesso agli impianti sportivi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989, con divieto di stazionamento nelle aree limitrofe e durata di quattro anni.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 264/2024, respingeva il ricorso per annullamento, valorizzando l’ampia motivazione del provvedimento e l’esame dei filmati. Proponeva appello il destinatario, deducendo violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sproporzione della durata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato per condotte di violenza in occasione di manifestazioni sportive, di chi abbia tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, nonché di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per i reati tassativamente indicati.
La fattispecie è qualificata come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto. Richiamando Consiglio di Stato sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866, la sentenza ribadisce che opera la logica del “più probabile che non” e non si richiede la certezza dell’ascrivibilità delle condotte.
Nel merito, il provvedimento si fonda su indizi sufficienti. La Digos ha identificato l’appellante mediante giustapposizione delle immagini tratte dai fotogrammi del filmato, della foto scattata all’ingresso dello stadio e delle foto personali acquisite. Se nella banca dati locale della motorizzazione la foto non era presente, essa è stata successivamente richiesta all’Ufficio centrale, che ha fornito la documentazione munita di immagine. L’identificazione è pertanto lineare e ragionevole, mentre l’appellante oppone solo congetture sull’astratta possibilità che si trattasse di altri, senza elementi decisivi di segno contrario.
Il Collegio esamina poi l’argomento fondato sull’esito delle indagini penali. La circostanza che la Procura abbia contestato il solo reato di invasione di campo, e non anche la rissa, non esclude ex se la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989: spetterà al giudice ordinario verificare se le modalità della condotta integrino la fattispecie dell’art. 6-bis della medesima legge.
Da ultimo, il giudizio di gravità delle condotte e di pericolosità sociale, con irrogazione della misura per quattro anni, appare immune da evidenti profili di erroneità o irragionevolezza, stanti i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità della Questura. Non è ravvisabile la dedotta violazione del principio di proporzionalità. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.