Cittadinanza: il diniego non può fondarsi sui soli pregiudizi penali risalenti (Cons. Stato n. 2816 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, ma resta soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per eccesso di potere. L’Amministrazione non può fondare il diniego sulla mera constatazione di pregiudizi penali a carico del richiedente, soprattutto se risalenti, senza accertarne gli sviluppi in sede giudiziaria e senza contestualizzarli in una valutazione complessiva della personalità. L’istruttoria deve essere completa e la motivazione deve dare conto dei legami familiari, dell’attività lavorativa, del radicamento territoriale e della condotta complessiva, in una cornice che abbracci l’intero percorso esistenziale dell’interessato. Il diniego che si esaurisca nel richiamo dei precedenti penali è affetto da difetto di motivazione e da carenza istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’interno la cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha respinto l’istanza valorizzando alcuni pregiudizi penali: un decreto penale del 2009 per uso di atto falso, una sentenza del 2014 per truffa e indebito utilizzo di carte di pagamento, una denuncia del 2010 e una violazione amministrativa del 2010 per uso personale di stupefacenti.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego immune dai vizi denunciati e sufficientemente motivato sulla base di quelle risultanze. L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria. La Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 2801 del 2025, riservando l’esame dei motivi al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i canoni del sindacato. L’ordinamento non riconosce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza: l’inserimento nella comunità statale presuppone un giudizio prognostico dell’Amministrazione sulla capacità di stabile integrazione e sull’assenza di azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale. Il provvedimento è espressione di ampia discrezionalità, ma ciò non sottrae l’esercizio del potere al controllo giurisdizionale sui parametri normativi e sull’eccesso di potere.
Passando alla fattispecie, la Sezione ritiene fondata la censura. Il diniego fa leva sul rilievo che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, desunta da un complesso di comportamenti tenuti nel decennio anteriore alla domanda. Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata, l’Amministrazione non può limitarsi a un giudizio sommario e incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli in una disamina che tenga conto dei legami familiari, dell’attività lavorativa, del radicamento territoriale e della condotta complessiva.
Il Collegio richiama l’indirizzo della Sezione secondo cui la valutazione deve avere carattere complessivo e abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l’effettivo grado di adesione dello straniero ai valori fondativi dello Stato. Ai fini della perimetrazione dell’onere motivazionale, occorre muovere dall’analisi del tipo di provvedimento penale, della natura della fattispecie contestata e dell’entità della sanzione: l’onere si amplia man mano che dalla mera denuncia si passi a una fase più avanzata, fino alla sentenza definitiva di condanna.
Nella specie, i precedenti risultano risalenti e non adeguatamente considerati nel loro esito. L’interessato ha dimostrato di essere coniugato, padre di due figlie, figlio di cittadina italiana divenuta tale nel 2014, e di aver assunto la carica di amministratore unico di una società nel 2021, con reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare. Il Ministero non ha invece dimostrato che quei pregiudizi siano sicuro indice di mancata integrazione. Ne deriva un deficit istruttorio e motivazionale, che l’Amministrazione dovrà colmare in sede di riesercizio del potere.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di diniego annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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