Revoca permesso soggiorno emersione: illegittimità va valutata al momento dell’adozione (Cons. Stato n. 2812 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato nell’ambito della procedura di emersione di cui al decreto-legge n. 34/2020 si valuta alla stregua dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. Le sopravvenienze favorevoli allo straniero non possono essere esaminate dal giudice amministrativo nel giudizio di legittimità dell’atto, ma legittimano una pretesa del ricorrente a sollecitare l’amministrazione affinché rivaluti la propria posizione. La normativa sull’emersione tutela non solo l’interesse del singolo lavoratore, ma anche il sistema imprenditoriale del Paese, sicché risponde a interessi superindividuali non vanificarne gli effetti ove si accerti la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un valido titolo di soggiorno. Il giudice può disporre la compensazione delle spese anche per ragioni ulteriori rispetto ai casi tipici, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92 cod. proc. civ. pronunciata dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione prevista dal decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. La Questura ne ha disposto la revoca per assenza dei requisiti dell’art. 103 del decreto-legge n. 104/2020, rilevando la falsità del verbale di pronto soccorso prodotto a prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.

L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, dichiarandosi estraneo al falso e riferendo di avere sporto denuncia contro il centro che aveva istruito la pratica. Il TAR, con sentenza n. 44/2024, ha respinto il ricorso osservando che i documenti falsi costituivano l’unica prova della presenza nel territorio nazionale nel periodo rilevante. Respinta la domanda cautelare, l’appellante ha riproposto le proprie difese e ha allegato sopravvenienze, tra cui un provvedimento di archiviazione e nuova documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: la procura rilasciata al difensore appare generica, non indicando l’oggetto del mandato né la sentenza impugnata. Il punto era già stato segnalato con avvertimento ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. nella ordinanza cautelare. Il Collegio ritiene tuttavia di poter prescindere dalle conseguenze di tale rilievo per l’infondatezza del gravame nel merito.

Nel merito la Corte conferma la valutazione del primo giudice. Al di là dell’imputazione soggettiva della falsità, non risulta raggiunta la prova della presenza in Italia nel periodo considerato, necessaria per fondare la pretesa. Il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare e vi si riporta integralmente.

Il passaggio centrale riguarda il criterio temporale. La legittimità del provvedimento va verificata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum. Su questa base l’atto risulta esente dai vizi dedotti e la sentenza appellata va confermata.

Le sopravvenienze dedotte in appello — archiviazione della condotta di falso, documentazione sulla presenza in Italia e disponibilità all’assunzione — non possono condurre all’accoglimento nel giudizio di legittimità. Esse, però, legittimano una pretesa del ricorrente a sollecitare l’amministrazione per una nuova valutazione della propria posizione, anche in vista di un permesso per attesa occupazione. La Corte sottolinea che la disciplina sull’emersione protegge interessi superindividuali, sicché non se ne devono vanificare gli effetti quando sussistano i presupposti per un titolo di soggiorno valido.

Il ricorso è quindi respinto perché infondato; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 che ha ampliato i margini di compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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