Cittadinanza per matrimonio: giurisdizione ordinaria senza motivi di sicurezza (TAR Lombardia n. 820 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992, il coniuge straniero di cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo. Tale situazione affievolisce a interesse legittimo solo quando l’Amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare l’esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, unica causa ostativa demandata all’apprezzamento amministrativo dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992. Una volta escluso l’esercizio di quel potere, l’accertamento degli altri presupposti di legge e il diniego opposto all’istanza appartengono al giudice ordinario. L’art. 3 d.l. n. 13/2017, convertito in legge n. 46/2017, non ha modificato il riparto di giurisdizione, limitandosi a individuare il giudice competente nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera coniugata con un cittadino italiano, ha presentato in data 10.9.2017 alla Prefettura richiesta di concessione della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992. Il Comune di residenza ha comunicato all’Amministrazione la cancellazione per irreperibilità del coniuge, con conseguente presunzione di intervenuta separazione personale dei coniugi.

La Prefettura ha notificato il preavviso di rigetto, invitando la ricorrente a presentare osservazioni. Non essendo pervenuto alcun contributo, l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile l’istanza con decreto del 3.11.2022, notificato il 7.12.2022. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario, sollevando la questione all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della disciplina dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio, che il legislatore àncora al matrimonio con cittadino italiano, al requisito della residenza legale per il periodo minimo e all’assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione personale al momento dell’adozione del decreto.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 7324 del 2022, il TAR ha evidenziato che, pur in presenza dei requisiti, la domanda non può essere accolta se l’Amministrazione accerta una delle tre cause ostative dell’art. 6, comma 1, legge n. 91/1992: le prime due relative a sentenze penali di condanna, la terza ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Solo quest’ultima è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Da qui la conseguenza sul piano della situazione giuridica soggettiva: il coniuge del cittadino italiano vanta un diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo unicamente in presenza dell’esercizio del potere discrezionale di valutazione dei motivi di sicurezza della Repubblica. In tutti gli altri casi la vertenza va proposta davanti al giudice civile. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno confermato il criterio di riparto (Cass. civ., sez. un., n. 29297 del 2021, oltre a n. 1000 del 1995 e n. 7441 del 1993).

Il TAR esclude poi che il riparto sia stato superato dall’art. 3 d.l. n. 13/2017, convertito in legge n. 46/2017. La novella ha istituito le sezioni specializzate in materia di immigrazione e ha dettato norme processuali di competenza e di rito, ma non ha inciso sulla natura della situazione giuridica soggettiva, né ha dettato alcuna norma sul riparto di giurisdizione: ha attratto alla competenza delle sezioni specializzate le cause in cui l’acquisto della cittadinanza si configura come diritto, restando devolute al giudice amministrativo quelle in cui si configura come interesse legittimo (in tal senso ancora Cass. civ., sez. un., n. 29297 del 2021 e n. 1053 del 2022).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la giurisdizione al giudice ordinario. Le spese sono compensate, avendo il provvedimento impugnato recato in calce l’avviso della possibilità di ricorrere al TAR, elemento idoneo a indurre in errore la ricorrente sulla giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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