Cittadinanza italiana e precedente penale di tenue rilevanza: discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato n. 8745 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, subordinato a un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e con i valori identitari dello Stato. Il richiedente non vanta alcun diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Nella valutazione discrezionale assumono rilievo tutti gli aspetti da cui desumere l’integrazione del richiedente, compresa l’assenza di precedenti penali. Il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e si limita a verificare il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logica e la ragionevolezza della motivazione e la coerenza dei fatti con la ratio del potere attribuito. Anche un unico precedente penale, pur di tenue rilevanza, può fondare il diniego, ove l’apprezzamento di merito sia immune da vizi di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua domanda di cittadinanza italiana. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, valorizzando un decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena nel 2006 per guida in stato di ebbrezza, con ammenda condonata e sospensione della patente per quindici giorni. La condotta ricadeva nel periodo di osservazione decennale antecedente alla domanda.
L’appellante ha sostenuto che il pregiudizio penale era di tenue rilevanza, non indicativo di pericolosità sociale, e che il procedimento si era concluso favorevolmente; ha inoltre rivendicato il diritto alla cittadinanza maturato dopo quasi vent’anni di presenza sul territorio nazionale. Il Ministero si è costituito con formula di mero stile. La misura cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4843/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’atto. La concessione della cittadinanza è provvedimento discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. Richiama sul punto Cons. St., sez. I, n. 1878/94 e sez. III, n. 657 del 2017.
Da ciò discende che l’inserimento nella comunità statale può avvenire solo quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda possibili azioni contrarie all’ordine e alla sicurezza nazionale o ai valori identitari dello Stato. Il Collegio richiama Cons. St., sez. III, n. 334/2025 e n. 2913/2025.
Nella valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti utili a desumere l’integrazione sotto il profilo della conoscenza e dell’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali: la perfetta integrazione nel tessuto sociale, l’assenza di precedenti penali, le considerazioni economiche e patrimoniali. Il sindacato giudiziale resta estrinseco: verifica del supporto istruttorio, veridicità dei fatti, logicità e ragionevolezza della motivazione, coerenza con la ratio del potere (Cons. St., sez. III, n. 10373/2024).
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il diniego si fonda su un unico precedente penale, ma ribadisce che lo straniero non ha un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. L’apprezzamento dell’amministrazione risulta immune da vizi di legittimità e ha escluso la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente. Nei limiti del sindacato consentito, i vizi lamentati non sussistono, ferma la possibilità di riproporre nuova istanza.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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