Cittadinanza: discrezionalità e precedente penale definito per prescrizione (Cons. Stato n. 8746 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana costituisce atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, fondato su un giudizio prognostico circa la stabile integrazione dello straniero nella comunità nazionale. In tale valutazione discrezionale assumono rilievo tutti gli elementi dai quali desumere l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, compresi i precedenti penali e i fatti accertati anche in assenza di sentenza di condanna. Il giudice amministrativo esercita un sindacato estrinseco, limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logica e ragionevolezza della motivazione e della coerenza tra fatti e ratio del potere. La circostanza che il procedimento penale si sia chiuso con archiviazione per prescrizione non equivale ad accertamento di innocenza e non vincola l’Amministrazione. Il diniego non lede la vita privata e familiare, poiché non incide sul soggiorno e consente la presentazione di una nuova istanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno l’aveva respinta richiamando un episodio risalente al decennio precedente: una denuncia della polizia stradale per guida in stato di ebbrezza, seguita da un decreto penale di condanna e da archiviazione per prescrizione a seguito di opposizione. L’Amministrazione aveva valutato il fatto, non contestato nel merito, come indice di insufficiente affidabilità, anche per la prossimità temporale rispetto all’istanza.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11485/2023, aveva respinto il ricorso. Il richiedente ha proposto appello, sostenendo la tenue rilevanza del precedente e l’intervenuta definizione favorevole del procedimento penale. Il Ministero si è costituito, evidenziando che il diniego non comporta alcun rischio di allontanamento, essendo l’appellante titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e che l’episodio era stato oggetto di specifica valutazione. La misura cautelare era stata respinta con ordinanza n. 4844/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la concessione della cittadinanza è atto di alta amministrazione, subordinato a un interesse pubblico e allo status illesae dignitatis morale e civile del richiedente (Cons. St., sez. I, n. 1878/94; sez. III n. 657 del 2017; n. 3696 del 2016). L’inserimento nella comunità statale presuppone un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza e la violazione dei valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 334/2025, n. 2913/2025, n. 3101/2025).

Da ciò discende che l’Amministrazione valuta l’integrazione del richiedente sotto il profilo della conoscenza e dell’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, considerando l’assenza di precedenti penali e la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco: verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logica e ragionevolezza della motivazione e la coerenza dei fatti con la ratio del potere (Cons. St., sez. III, n. 10373/2024).

Nel caso concreto il diniego resiste a tale verifica. Il Ministero ha apprezzato l’episodio nella sua tipologia, nella prossimità temporale all’istanza e nella mancata contestazione nel merito, traendo da esso un dubbio di affidabilità dell’aspirante cittadino. La definizione per prescrizione non equivale ad assoluzione e non impedisce di valorizzare il fatto, così come la mancata rinuncia alla prescrizione non modifica il quadro valutativo.

Il Collegio esclude altresì la lamentata interferenza nella vita privata e familiare: il diniego non incide sul soggiorno in Italia e produce un pregiudizio solo temporaneo, essendo possibile riproporre l’istanza. Il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato risulta perciò immune da vizi di legittimità, e l’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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