L’istanza di autotutela non genera un obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 12050 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Fuori dai casi di autotutela doverosa previsti dalla legge, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di intervento in autotutela. Il potere di riesame si esercita discrezionalmente d’ufficio, rimanendo affidato alla più ampia valutazione di merito dell’amministrazione. La mancata attivazione di tale potere non configura un’ipotesi di silenzio-inadempimento sindacabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Un obbligo di provvedere non può essere desunto dai principi di buona fede, correttezza e buon andamento, allorché gli atti oggetto della richiesta di riesame siano risalenti e siano stati confermati dal successivo comportamento delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, nella qualità di comproprietaria di un immobile e intestataria di una concessione demaniale marittima, presentava un’istanza di annullamento della stessa in autotutela, sostenendo che l’atto concessorio non avrebbe avuto ad oggetto un’area demaniale ma sarebbe stato rilasciato ai sensi dell’art. 55 cod. nav. per autorizzare interventi a distanza inferiore a metri 30 dal confine demaniale. L’amministrazione non riscontrava l’istanza. Avverso il silenzio si ricorreva ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR rammenta che, per giurisprudenza costante, il potere di riesame in autotutela ha natura discrezionale e non sussiste un obbligo di pronunciarsi sulle istanze che lo sollecitano, salvo i casi di autotutela doverosa tassativamente previsti dal legislatore. Una diversa conclusione neutralizzerebbe il regime di inoppugnabilità del provvedimento, vanificando la certezza dei rapporti giuridici e l’economicità dell’azione amministrativa.
La Corte esclude che un obbligo di esame possa essere affermato facendo leva sui principi di buona fede, correttezza e buon andamento. Nel caso di specie è dirimente la circostanza che gli atti oggetto di riesame siano risalenti e che le parti non abbiano mai contestato il profilo dominicale sino alla recente istanza, comportamento concludente che ha consolidato il rapporto concessorio.
Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con assorbimento dell’eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalle amministrazioni, qualificata come questione di merito. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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