Reddito annuale irrilevante se il trend è positivo ai fini della cittadinanza (TAR Liguria n. 864 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, il deficit del requisito reddituale riferito a un solo anno non integra causa di inammissibilità della domanda quando la flessione abbia carattere transitorio e risulti recuperata negli anni successivi, dovendo la valutazione investire l’andamento reddituale complessivo del richiedente. Ai fini del calcolo del reddito minimo rilevano i parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382 del 1989, ma non è richiesto che il reddito derivi necessariamente da lavoro dipendente a tempo indeterminato: sono valutabili anche i redditi da lavoro autonomo o a termine, purché connotati da adeguatezza e stabilità. Le erogazioni di natura assistenziale, anche se permanenti e a fortiori se una tantum, non concorrono alla determinazione del reddito minimo, perché estranee alla autosufficienza economica dell’istante. Il provvedimento prefettizio che ometta di considerare il trend reddituale complessivo è illegittimo per difetto di presupposto e di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. La Prefettura ha svolto istruttoria presso l’Agenzia delle entrate, estesa anche all’anno 2023, e ha dichiarato inammissibile la domanda: il reddito del 2022, depurate le entrate assistenziali, risultava inferiore alla soglia minima; quello del 2023, decurtato delle retribuzioni da rapporti a tempo determinato ritenute instabili, parimenti insufficiente.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per indeterminatezza del preavviso di rigetto e l’errata quantificazione dei redditi, per mancato computo delle somme assistenziali, dei redditi da lavoro a termine e dell’apporto del compagno convivente, oltre al difetto di motivazione sulla stabilità retributiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il parametro di riferimento elaborato dal Ministero dell’Interno e dalla giurisprudenza, costituito dall’importo previsto dall’art. 3 del d.l. n. 382 del 1989 per l’esenzione dalla spesa sanitaria, come confermato da Cons. Stato, sez. III, n. 4412/2022. Su questa base esamina le due censure di merito.

È infondata la doglianza sull’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il profilo ostativo dei redditi insufficienti, pur non indicato espressamente nel preavviso, è emerso dall’interlocuzione informale tra le parti: la ricorrente ha potuto difendersi puntualmente nella memoria procedimentale, sicché l’omissione non ha inciso sul diritto di difesa.

Quanto alle somme assistenziali, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui tali emolumenti, anche se permanenti e a fortiori se una tantum, non concorrono al reddito minimo, perché la ratio del requisito è verificare l’autosufficienza economica dell’istante (Cons. Stato, sez. III, n. 4767/2023; Sez. III n. 6371/2018 e n. 1458/2019). Correttamente quindi l’atto non li ha computati. Tuttavia il deficit riferito al solo anno 2022 non può fondare l’inammissibilità: la flessione transitoria, recuperata negli anni successivi, impone una valutazione dell’andamento complessivo (T.A.R. Lazio-Roma, sez. V, n. 12622/2025; Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015; sez. I, n. 1791/2021 e n. 1959/2020). Nel caso concreto la ricorrente ha superato i ventimila euro nel 2023, con conversione del rapporto a tempo indeterminato, e ha mantenuto un trend positivo anche nel 2024.

È fondata anche la censura sui redditi da lavoro a termine: la normativa e la giurisprudenza esigono un reddito lecito, adeguato e stabile, ma non impongono che derivi da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Anche i redditi da lavoro autonomo o a termine sono valutabili se connotati da adeguatezza e stabilità. La ricorrente ha lavorato costantemente, ha mantenuto sé e tre figli conviventi e ha ottenuto la stabilizzazione; il compagno convivente ha conseguito nel quadriennio 2021-2024 un reddito di circa sessantamila euro annui. L’omessa valutazione di tale situazione determina l’illegittimità dell’atto per difetto di presupposto e di motivazione.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo della Prefettura di rivalutare l’istanza e concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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