Incarichi artistici nelle fondazioni liriche: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Liguria n. 863 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono soggetti di diritto privato e non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; non trova pertanto applicazione l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 sul contenzioso delle procedure concorsuali. L’art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 367/1996, introdotto dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 59/2019, devolve al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. Tale devoluzione comprende gli atti del procedimento selettivo e si estende agli incarichi di natura autonoma, non essendo ragionevole riservare al giudice amministrativo le sole procedure di conferimento degli incarichi. L’autovincolo che l’ente si sia dato regolando la fase di scelta non incide sulla giurisdizione, pena la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il Fatto

La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova pubblica il 16 luglio 2024 un avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di responsabile artistico del festival internazionale del balletto di Nervi per l’edizione 2025. Il ricorrente impugna l’avviso davanti al TAR Liguria, censurando l’inclusione della laurea tra i titoli di partecipazione, la mancata esposizione dei criteri di selezione e l’ampia discrezionalità riconosciuta al Sovrintendente.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugna l’esito della selezione e la nomina del controinteressato, deducendo la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Con ulteriori motivi aggiunti impugna i verbali della Commissione depositati in giudizio. La Fondazione eccepisce il difetto di giurisdizione; il controinteressato eccepisce a sua volta il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per carenza di interesse e legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dalla Fondazione e dal controinteressato. Richiamando l’art. 49, comma 2, c.p.a., il Tribunale osserva che la controversia può essere decisa a contraddittorio non integro quando le risultanze acquisite consentano di definire il giudizio in senso sfavorevole al ricorrente, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2018 e della Sez. VII n. 8862/2024.

Nel merito, il TAR ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, discostandosi dall’apprezzamento sommario della prima ordinanza cautelare. La fattispecie esula dal perimetro dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001: dopo il processo di trasformazione in fondazioni, gli enti lirico-sinfonici «hanno personalità giuridica di diritto privato» ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 367/1996. La Corte regolatrice, con Cass. civ., Sez. Un., n. 18270 del 2019, ha escluso che la fondazione sia annoverabile tra le pubbliche amministrazioni, desumendolo dal nomen iuris, dal rinvio al codice civile, dalla struttura patrimoniale e dall’atto costitutivo.

Il dato normativo conferma la soluzione. L’art. 22 d.lgs. n. 367/1996 richiama espressamente solo l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, il che conferma a contrario l’inapplicabilità delle ulteriori disposizioni del testo unico. Anche a voler seguire la tesi del ricorrente sul carattere concorsuale della procedura, l’art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 367/1996 devolve al giudice ordinario le controversie sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento.

Il Collegio precisa che l’incarico oggetto di causa consiste in un contratto d’opera e non in un’assunzione di personale dipendente. Ritiene tuttavia irragionevole che il legislatore abbia affidato al giudice ordinario le procedure di reclutamento, più procedimentalizzate, e lasciato al giudice amministrativo quelle sugli incarichi, caratterizzate da procedure più snelle. Infine, la scelta della Fondazione di regolamentare la fase di selezione costituisce un autovincolo che non produce effetti in punto di giurisdizione, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2011.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con assorbimento delle ulteriori questioni di rito e di merito. Le spese sono integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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