Divieto di sosta per autocaravan illegittimo se privo di riscontri tecnici (TAR Liguria n. 866 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 185 cod. strada parifica le auto-caravan alle autovetture ai fini della circolazione e delle limitazioni alla sosta, salva la sussistenza di problematiche tecniche correlate alla dimensione o al peso del veicolo. Il divieto di sosta per autocaravan è pertanto legittimo solo se la motivazione del provvedimento comunale è supportata da riscontri tecnici idonei a dimostrare o a rendere plausibili i paventati rischi statici e di sicurezza. La mera affermazione generica di criticità, priva di relazioni o dati e non preceduta da accertamenti istruttori, integra eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In tal caso il provvedimento è annullato, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 23 dicembre 2024, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti impugna l’ordinanza n. 56 del 4 novembre 2024 con cui il Comune di Santo Stefano al Mare ha istituito il divieto di sosta per caravan e auto-caravan nell’area pubblica sovrastante i cantieri del porto, denominata “solettone”.
Il Comune motiva il provvedimento osservando che il posteggio è stato progettato e collaudato per le sole autovetture e che i camper, pesanti circa il doppio, comporterebbero rischi per la tenuta delle strutture portanti e per l’utilizzo delle rampe di accesso. La ricorrente deduce violazione degli artt. 6 e 7 e dell’art. 185 cod. strada, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Comune non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale riconosce la legittimazione ad agire dell’Associazione, sulla base della sua rappresentatività, dell’assetto organizzativo e del collegamento con l’interesse collettivo leso, richiamando propri precedenti e quelli di TAR Toscana n. 115 del 2024 e TAR Lombardia n. 64 del 2024.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 54, comma 1, cod. strada distingue le autovetture dalle auto-caravan, mentre l’art. 185, comma 1, assoggetta queste ultime alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Il comma 2 precisa che la sosta delle auto-caravan, dove consentita, non costituisce campeggio se il veicolo poggia solo con le ruote e non eccede il proprio ingombro.
Da ciò deriva che, per la sosta, le auto-caravan sono parificate alle autovetture, salvo che emergano problematiche tecniche correlate alla dimensione o al peso. Il diverso trattamento richiede dunque una motivazione tecnica adeguata.
Nel caso concreto, i rilievi del Comune restano su un piano meramente assertivo. Le criticità statiche connesse al maggior peso sono affermate in modo generico, senza relazioni o dati che ne dimostrino o almeno ne rendano plausibile la sussistenza. Analoga carenza riguarda il pericolo connesso alle rampe di accesso, non essendo indicate le loro dimensioni effettive. Nella contumacia del Comune non risulta neppure che la decisione sia stata preceduta da accertamenti istruttori.
Il ricorso è quindi fondato e accolto, con assorbimento delle altre censure e annullamento dell’ordinanza impugnata. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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