Rinnovo permesso di soggiorno studio subordinato a effettiva operosità studente (TAR Lombardia n. 1564 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 va interpretato alla luce dell’esigenza di garantire il diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso, evitando la dilatazione temporale degli studi a fini meramente strumentali. Il giudizio dell’amministrazione non può arrestarsi al dato numerico degli esami superati, ma deve considerare l’effettiva partecipazione dello studente alle sessioni e l’andamento complessivo della carriera. La presentazione alle sedute d’esame, anche se infruttuosa, costituisce indice di operosità e non di inerzia. Il diniego fondato su una istruttoria incompleta, che ometta di valutare tali elementi e la successiva progressione degli studi, è illegittimo per difetto di istruttoria e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero iscritto all’Università per un corso di laurea triennale, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato nel 2017 e scaduto nel maggio 2019. Il Questore rigettava l’istanza rilevando che lo studente, iscritto fuori corso al terzo anno, non aveva superato alcuna verifica di profitto dal settembre 2017, con richiamo all’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. In particolare, evidenziava di essersi presentato regolarmente alle sessioni d’esame tra il 2018 e il 2019 e di aver poi proseguito con profitto la carriera, conseguendo la laurea triennale nel luglio 2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla norma di riferimento, l’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che subordina il rinnovo del titolo di soggiorno al superamento di un numero minimo di verifiche di profitto. Il Collegio ne individua la ratio nel garantire il diritto allo studio allo straniero operoso, evitando che il soggiorno si protragga per finalità meramente strumentali.
Su questa lettura il Tribunale richiama il precedente del T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 maggio 2018, n. 601, che valorizza la funzione della norma nel prevenire l’eccessiva dilatazione temporale degli studi universitari.
Passando al caso concreto, il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di istruttoria. L’amministrazione non ha tenuto conto della circostanza che lo studente, negli anni 2018 e 2019, si è comunque presentato alle sedute d’esame, pur senza successo. Le date documentate dimostrano tentativi ripetuti e tracciati dall’Università, indice di una battuta d’arresto e non di inerzia.
Il TAR sottolinea inoltre che la carriera scolastica è poi proseguita con profitto dal luglio 2020, fino al conseguimento del titolo triennale. Tale andamento rende ragionevole qualificare la fase negativa come crisi temporanea, non irrimediabile, smentendo il giudizio di scarsa operosità posto a base del diniego.
Alla luce di queste argomentazioni il ricorso è accolto, con assorbimento delle residue censure e annullamento dell’atto impugnato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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