Superamento cautelare esame di Stato e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 333 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato da parte dello studente che vi era stato ammesso in via provvisoria per effetto di un provvedimento giudiziale di natura cautelare integra una sopravvenienza ostativa alla pronuncia di merito. Il ricorso avverso il giudizio di non ammissione all’esame diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo ormai superata la precedente valutazione negativa. L’esito positivo dell’esame assorbe il giudizio di non ammissione impugnato e dimostra il conseguimento dei risultati formativi e delle competenze richieste. Ne consegue che ogni interesse alla decisione sul ricorso è venuto meno e che una statuizione sull'(il)legittimità del provvedimento impugnato diviene inutile.
Il Fatto
La ricorrente, alunna della classe quinta di un liceo, ha impugnato gli atti con i quali il Consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025, ha deciso di non ammetterla all’esame di Stato per insufficienze in alcune materie. La studentessa aveva ottenuto una tutela cautelare ante causam, limitata all’ammissione alle prove scritte, e in seguito il Collegio ha sospeso il giudizio di non ammissione ammettendola con riserva alle prove orali, con alcune prescrizioni.
Nel merito la ricorrente ha dedotto la mancata attivazione delle misure di inclusione scolastica per i bisogni educativi speciali, la tardività e lacunosità del Piano didattico personalizzato e l’illegittimità delle singole valutazioni negative. In vista dell’udienza ha documentato il superamento dell’esame con valutazione finale e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. Le Amministrazioni resistenti hanno concordato sull’improcedibilità, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che entrambe le parti convergono sull’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con la conseguenza che si può prescindere dalla trattazione delle eccezioni in rito, tra cui quelle di difetto di legittimazione passiva sollevate dall’Istituto e dalla Provincia.
Il Tribunale enuncia il principio secondo cui il superamento di un anno scolastico o dell’esame di Stato da parte dello studente ammesso in via provvisoria per effetto di un provvedimento cautelare costituisce sopravvenienza ostativa alla pronuncia di merito. Richiama sul punto la giurisprudenza del T.R.G.A. di Bolzano (sentenze n. 293/2022 e n. 52/2022), nonché Cons. Stato, sez. V, n. 5723/2022 e TAR Milano n. 1848/2022.
Applicando il cd. principio di assorbimento, la Corte osserva che l’esito positivo dell’esame dimostra il conseguimento dei risultati formativi e delle competenze scolastiche, superando la precedente determinazione negativa. Ne deriva che ogni interesse alla decisione è venuto meno.
Quanto alle spese, la particolarità della vicenda giustifica la compensazione. Il Collegio precisa che il superamento della maturità non comporta di per sé l’illegittimità del pregresso giudizio di non ammissione, formulato sulla base dell’insufficienza riportata. La ricorrente non nega l’oggettiva insufficienza del rendimento, ma ne imputa la ragione alla carenza di misure di integrazione scolastica. Resta a carico della ricorrente il contributo unificato.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con spese compensate.
Nota della Redazione
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