Classamento Docfa e motivazione dell’avviso per immobili categoria D (Cass. civ. Sez. 5 n. 13247 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili a destinazione speciale o particolare, allorché l’attribuzione della rendita catastale avvenga mediante la procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non siano disattesi dall’Amministrazione e l’eventuale difformità tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una divergente qualificazione giuridica dei medesimi elementi fattuali. Il disconoscimento della scorporabilità degli impianti ex art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, implicando un accertamento di fatto attinente al merito, non rileva ai fini della idoneità motivazionale dell’atto. La stima diretta non presuppone un previo sopralluogo, potendo l’Ufficio avvalersi delle risultanze documentali, né sussiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di espressa previsione normativa.
Il Fatto
La società, detentrice di quattro immobili in categoria D per conto di un fondo comune d’investimento, presentava dichiarazione Docfa per la rideterminazione delle rendite, richiedendo lo scorporo delle attrezzature e degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. L’Ufficio, tuttavia, confermava gli originari valori, ripristinando le rendite già accertate mediante stima diretta. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in riforma, dichiarava la nullità dell’avviso per carenza motivazionale, ritenendo necessario un obbligo di motivazione più approfondito laddove la discrasia tra rendita proposta e attribuita non derivasse dalla stima ma dalla diversa valutazione degli elementi fattuali. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza d’appello per non aver fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità in tema di motivazione dell’avviso di classamento a seguito di procedura Docfa. Ha rammentato che, ove gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Amministrazione e la difformità tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Nel caso di specie, l’Ufficio aveva disconosciuto la scorporabilità dei preesistenti impianti, ripristinando la rendita già accertata in quanto “non sono variate le condizioni che hanno concorso a determinarla”. Tale condotta, secondo la Corte, esprime una mera diversa valutazione tecnica e qualificazione giuridica dei medesimi elementi fattuali, noti alla contribuente in quanto posti a fondamento della precedente rendita. Il giudice di legittimità ha precisato che la stima diretta, effettuata mediante procedimento indiretto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949, esplicita un giudizio di natura eminentemente tecnica, sicché l’eventuale contestazione attiene alla concludenza dimostrativa dell’avviso e non alla sua carenza motivazionale.
Quanto al disconoscimento della scorporabilità dei componenti impiantistici, la Corte ha escluso che possa configurarsi un vizio di motivazione, trattandosi di un accertamento di fatto che attiene al merito della controversia, implicando la verifica della sussumibilità degli elementi nella nozione di macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ha, inoltre, dichiarato inapplicabile alla fattispecie l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di norma priva di efficacia retroattiva, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’ammissibilità, investendo una questione preliminare già oggetto di decisione esplicita di rigetto. Nel merito, l’ha rigettato, affermando che la stima diretta per i fabbricati del gruppo D non presuppone un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione avvalersi delle risultanze documentali, e che per i tributi non armonizzati, quale quello in esame, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso di espressa previsione normativa. Accolto il primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.