Divieto prefettizio di detenzione armi legittimo anche su fatti non penalmente rilevanti (TAR Calabria n. 1699 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a loro fondamento e dall’esito dei procedimenti penali. L’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale: le esigenze di incolumità pubblica prevalgono e la richiesta può essere soddisfatta solo quando non sussista alcun pericolo di abuso. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato diversi, vicende e situazioni personali del soggetto, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse. Il sindacato del giudice amministrativo non è sostitutivo della valutazione tecnico-discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio territoriale del Governo ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dell’atto.

La misura era stata adottata sulla base di una proposta del locale Comando dei Carabinieri, che segnalava a carico dell’interessato un decreto penale di condanna all’ammenda per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una condanna per violazione delle norme sul collocamento, un’iscrizione per associazione di tipo mafioso e diverse segnalazioni di polizia. Il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti, sostenendo che si trattava di condotte non penalmente rilevanti, di segnalazioni generiche e di una posizione stralciata dalla Procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 11, terzo comma, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate o sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego. L’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, mentre l’art. 43, secondo comma, consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Su questa base il Tribunale ribadisce che i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali, richiamando Cons. Stato, III, n. 3795 del 2022 e TAR Calabria, I, n. 1673 del 2026.

Quanto allo stralcio della posizione nel procedimento per associazione mafiosa, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha dedotto, senza contestazione, che esso è avvenuto solo per consentire una separata e autonoma valutazione dell’imputazione, con mantenimento dell’iscrizione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il giudizio di inaffidabilità risulta quindi fondato su circostanze gravi e valutate in modo logico e coerente.

Il Tribunale richiama poi l’orientamento secondo cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, dovendo l’interessato essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, III, n. 6812 del 2018; n. 2404 del 2017; n. 5398 del 2014; n. 3979 del 2013; n. 4121 del 2014).

Da ultimo, il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (Cons. Stato, III, n. 5678 del 2012; TAR Campania, V, n. 1181 del 2020), vizi che nella specie non ricorrono. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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