Silenzio assenso sul permesso di costruire anche se istanza difforme dal piano (Cons. Stato n. 2179 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire non è necessario che la domanda sia conforme alla normativa urbanistica: l’art. 20 della legge n. 241/1990 richiede i soli requisiti di presentabilità e non anche quelli di accoglibilità dell’istanza. La difformità dal piano integra una mera ragione di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, non un impedimento alla formazione del titolo tacito. Il silenzio assenso non si forma, invece, in caso di inconfigurabilità strutturale, per carenza degli elementi essenziali tassativamente indicati dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, né in caso di inconfigurabilità giuridica, quando l’istanza non è sussumibile nel modello normativo astratto o la legge esclude il meccanismo semplificatorio.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno classificato dal piano di fabbricazione in zona di espansione residenziale presenta domanda di permesso di costruire per intervento diretto, asseverando la conformità agli strumenti urbanistici e la presenza delle opere di urbanizzazione. Il Comune nega che si sia formato il silenzio assenso e diffida l’interessato dal dare corso ai lavori, rilevando che l’area non è lottizzata né urbanizzata e che occorre la preventiva adozione di un piano attuativo.

Il TAR Puglia accoglie il ricorso, ritenendo formatosi il titolo tacito e non provata la sospensione del termine. Il Comune appella deducendo la necessità della conformità urbanistica, l’inconfigurabilità giuridica dell’istanza, il raddoppio dei termini per complessità del progetto e la decadenza del titolo per mancata comunicazione di inizio lavori.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sull’istituto e ritiene di doverne rivisitare l’indirizzo più restrittivo. L’argomento decisivo è testuale: l’art. 20 della legge n. 241/1990 non impone requisiti di accoglibilità diversi da quelli ordinari di presentabilità della domanda. È solo in caso di inerzia che il legislatore compie a monte il bilanciamento e predispone il provvedimento favorevole.

La tesi opposta vanificherebbe la ratio di semplificazione e genererebbe una contraddizione interna al sistema: se la difformità sostanziale impedisse la formazione del titolo, non si configurerebbe mai quel provvedimento illegittimo che l’art. 21-nonies assoggetta ad annullamento d’ufficio, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20. Confermano la lettura l’art. 2, comma 8-bis, che rende inefficace l’atto tardivo, e l’art. 20, comma 2-bis, che ancóra l’attestazione al solo decorso dei termini. Rileva inoltre l’abrogazione della sanzione per chi dà corso all’attività in mancanza dei requisiti.

La Sezione individua però il limite esterno dell’istituto. Vi è inconfigurabilità strutturale quando manca la documentazione essenziale richiesta dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001: titolo di legittimazione, elaborati progettuali, documenti di settore e asseverazione del progettista. La mera incompletezza documentale o la difformità urbanistica restano invece configurabili: l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e, se non lo fa, il silenzio assenso si forma.

Quanto all’inconfigurabilità giuridica, essa ricorre quando l’istanza fuoriesce dal modello normativo astratto: piano casa, condono, permesso in deroga, proroga, accertamento di conformità, uso della SCIA in luogo del titolo edilizio. Nel caso di specie l’intervento, pur non conforme al piano per difetto di lottizzazione, rientra nel tipo legale del permesso di costruire e la domanda contiene gli elementi essenziali.

Gli altri motivi cadono: il raddoppio dei termini non è mai stato valutato in sede procedimentale ed è privo di riscontro documentale; la decadenza per mancata comunicazione di inizio lavori è palesemente infondata, perché l’interessato non ha potuto iniziare i lavori a causa della diffida comunale. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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