Classificazione funzionale delle strade e discrezionalità tecnica nel PGTU (Cons. Stato n. 2986 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel PGTU costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione comunale, esercitata in attuazione dell’art. 36 cod. strada, e non è sindacabile nel merito se non per vizi di illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o contrasto con la disciplina primaria. La diversa configurazione e denominazione delle reti stradali rispetto al d.m. 5 novembre 2001 risponde a finalità di semplificazione terminologica e non integra di per sé vizio istruttorio, poiché i due atti perseguono funzioni differenti: classificazione funzionale il primo, norme geometriche e costruttive il secondo. La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale e la loro assimilazione alle strade urbane di quartiere non sono irragionevoli, in quanto rispondono alla funzione di collegamento sovralocale e alla necessità di classificare come principale la viabilità esistente che svolga tale funzione pur senza i requisiti geometrici delle nuove costruzioni. Il diniego di occupazione di suolo pubblico fondato sul contrasto con la viabilità principale è legittimo, non essendo configurabile alcuna pretesa del privato all’occupazione della carreggiata.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha chiesto a Roma Capitale il rilascio di una concessione per occupazione di suolo pubblico al di fuori del marciapiede in una piazza del centro storico. L’amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando che l’area insiste sulla parte carrabile di viabilità principale, come individuata dal PGTU e dal Regolamento viario, in contrasto con l’art. 12, comma 2, del Regolamento COSAP.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere, e ha chiesto in via subordinata l’annullamento dello stesso PGTU nella parte in cui classifica la piazza come viabilità principale pur qualificandola strada interzonale. Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un vizio di motivazione del diniego e un vizio istruttorio nella classificazione stradale. Roma Capitale ha appellato la sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’appello. La società aveva sostenuto un’acquiescenza di Roma Capitale, desunta dall’approvazione del nuovo Regolamento COSAP. Per il Collegio la proposizione dell’appello esclude in radice tale acquiescenza, e il giudizio amministrativo resta incentrato sul singolo provvedimento impugnato, da scrutinare secondo il principio del tempus regit actum e con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, richiamando Cons. Stato, V, n. 1369 del 2024 e Cons. Stato, II, n. 2476 del 2020. La sopravvenienza normativa è dunque irrilevante ai fini della procedibilità.

Nel merito l’appello è fondato. Il TAR aveva ravvisato la carenza istruttoria nel fatto che il PGTU si discostasse dal d.m. 5 novembre 2001 nella denominazione delle reti stradali. Il Collegio rovescia l’impostazione: il riferimento alla semplicità di individuazione non esprime una scelta sommaria, ma una mera semplificazione terminologica. Le due fonti hanno vocazioni distinte: il PGTU attua l’art. 36 cod. strada e reca la classifica funzionale delle strade urbane; il decreto ministeriale detta le norme geometriche e costruttive in attuazione dell’art. 13 cod. strada. La diversità di configurazione non è pertanto indice di difettosità istruttoria.

Quanto all’assimilazione delle strade interzonali alla viabilità principale, il Collegio esclude ogni profilo di irragionevolezza. Il PGTU definisce la viabilità principale come l’insieme delle strade non a carattere locale, secondo le Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995. Le strade interzonali, assimilate al tipo E, mantengono le stesse funzioni dei tipi originari, sia pure con un livello di servizio più modesto. La loro regolamentazione si differenzia in plurimi profili da quella delle strade locali, e la molteplicità delle funzioni assegnate alla categoria richiede una valutazione complessiva, non frazionata.

Nessun contrasto emerge con le Direttive ministeriali del 12 aprile 1995, che distinguono la viabilità principale per la preminente funzione di mobilità motorizzata e le strade locali per la funzione pedonale e di sosta. Il Collegio ritiene che la riconduzione delle diverse categorie, incluse le interzonali, alla viabilità principale non sia dimostrata contraria a tali definizioni. Non emergono inoltre ragioni concrete per cui la piazza interessata presenti caratteristiche incompatibili con la nozione di viabilità principale, nel quadro dei margini di apprezzamento tecnico-discrezionale rimessi all’amministrazione.

In conclusione, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto. La complessità e la parziale novità delle questioni giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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