Le stesse tutele del contratto collettivo vanno contenute in un contratto collettivo (Cons. Stato n. 3476 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non postula identità tra i contratti collettivi a confronto, ma richiede che le stesse tutele siano contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate da impegni unilaterali dell’offerente privi del coinvolgimento delle parti sociali. Ne consegue che il superminimo offerto per colmare il divario retributivo rispetto al contratto indicato dalla stazione appaltante non assicura l’equivalenza economica, ove il contratto applicato dall’operatore non preveda quel trattamento come contenuto negoziale collettivo. L’equivalenza economica va valutata sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, parametrate all’intera durata del rapporto. Il giudizio di anomalia, infine, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione quando la stazione appaltante non verifica la sostenibilità delle decurtazioni del costo del lavoro applicate dall’offerente.

Il Fatto

La controversia riguarda la concessione quinquennale del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, indetta dalla stazione unica appaltante provinciale su richiesta del Comune. Alla gara partecipano due cooperative: quella poi aggiudicataria, collocatasi prima, e la seconda classificata. Un primo ricorso della seconda classificata aveva condotto all’annullamento dell’aggiudicazione e all’ordine di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, stante l’erronea indicazione del costo della manodopera nella legge di gara e la mancata valutazione dell’equivalenza del contratto collettivo applicato.

Riaperta la procedura, la stazione appaltante ha concluso favorevolmente la verifica e ha aggiudicato nuovamente. La seconda classificata ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso, annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto con subentro. La cooperativa aggiudicataria ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla verifica di anomalia. L’appellante sostiene che la riduzione del venti per cento del costo del personale per morbilità sia giustificata dalla sovrastima della legge di gara, parametrata su un’utenza superiore a quella effettiva. La Sezione rileva che la decurtazione ha inciso anche su figure professionali la cui attività non varia al mutare delle presenze in aula, come l’addetto alla cucina, gli ausiliari e la coordinatrice.

Quanto al cuoco, il capitolato impone la preparazione dei pasti a prescindere dal numero dei presenti; l’impatto orario della riduzione è da dimostrare e da valutare specificamente. Per gli ausiliari, anche applicando la riduzione, il numero dei posti resta superiore alla soglia che impone due operatori, e il Collegio censura la generica modulazione delle ore prospettata dall’appellante. Per la coordinatrice, l’impegno migliorativo di venti ore assunto in offerta va garantito comunque. La base d’asta, inoltre, risulta determinata su quarantatré posti, e la legge di gara reca un errore nella quantificazione del costo del personale, già accertato in altro giudizio: elementi che imponevano un approfondimento istruttorio non svolto.

Quanto agli scatti di anzianità, la Sezione ribadisce che l’operatore deve considerare in offerta tutti i costi della manodopera, inclusi gli aumenti già noti, e che il meccanismo di revisione prezzi ex art. 60 d.lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 6638 del 25 luglio 2025.

Il secondo motivo attiene all’equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’offerente e quello indicato dalla stazione appaltante. La Corte esclude che l’equivalenza equivalga a identità, ma afferma che le stesse tutele devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate da un impegno contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali. Il superminimo non trova copertura nel contratto applicato dall’offerente, posto che la clausola richiamata lo prevede come solo eventuale. L’equivalenza economica riguarda le componenti fisse della retribuzione globale annua, da parametrare all’intera durata del rapporto.

La Sezione richiama la Corte cost. n. 188 del 16 dicembre 2025 e la Corte cost. n. 156 del 30 ottobre 2025 sul ruolo dei sindacati comparativamente più rappresentativi e sul contrasto ai contratti pirata, nonché la giurisprudenza di legittimità sul valore del contratto collettivo quale parametro dei minimi salariali. Nel caso concreto, il contratto indicato dall’offerente non reca un trattamento economico equivalente a quello della legge di gara. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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