Figure professionali in offerta: requisito esecutivo e non partecipativo (Cons. Stato n. 2982 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le figure professionali richieste dalla lex specialis per l’espletamento del servizio, ancorché formalmente qualificate come requisiti di capacità tecnico-professionale, integrano un impegno esecutivo del concorrente ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, non un requisito di partecipazione. La loro indicazione nominativa e la descrizione curriculare non sono pertanto richieste a pena di esclusione, dovendosi intendere il richiamo ai “professionisti individuati” come riferimento alle tipologie professionali e alla composizione dell’équipe. Il conflitto di interessi del Rup, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023, deve essere provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e riferirsi a interessi effettivi; la mera diffida per condotte denigratorie, correlata all’esercizio delle funzioni, non integra la grave inimicizia rilevante.
Il Fatto
Il Comune di Lecce, capofila dell’Ambito territoriale sociale, indice una gara per un centro servizi di contrasto alla povertà e fermo posta, finanziata con fondi PNRR. L’Associazione Comunità Emmanuel viene esclusa per ritenuta incongruità dell’offerta e impugna l’esclusione, poi anche l’aggiudicazione disposta in favore di Rinascita soc. coop. soc.; quest’ultima propone ricorso incidentale escludente.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti — ravvisando la violazione del contraddittorio nella verifica di anomalia e la mancata indicazione nominativa dei professionisti — e accoglie anche l’incidentale, per l’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera. Propongono appello principale la controinteressata e appello incidentale la Comunità Emmanuel.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame dei motivi relativi all’aggiudicazione, potenzialmente assorbenti. Sull’art. 6.3 del disciplinare e sull’art. 11 del capitolato, la lettura letterale e sistematica ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. conduce a escludere che i nominativi e i curricula dei professionisti dovessero essere forniti in gara sotto pena di esclusione. L’art. 11 richiama espressamente l’art. 113 d.lgs. n. 36 del 2023, sui requisiti per l’esecuzione dell’appalto, il cui secondo comma prevede che in sede di offerta gli operatori dichiarino di accettare i requisiti particolari; il modello di domanda della stazione appaltante richiedeva appunto solo l’impegno a garantire la presenza delle figure.
Anche la previsione che impone di “indicare i professionisti individuati e specificare la composizione dell’équipe” va riferita alle tipologie professionali, non ai singoli nominativi. Il motivo dell’appello principale è dunque accolto e la sentenza riformata nella parte in cui aveva annullato l’aggiudicazione.
Passando ai motivi riproposti dalla Comunità Emmanuel, il Collegio ritiene la valutazione tecnica della commissione insindacabile se non manifestamente irragionevole o illogica, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 5600 del 2025, n. 7877 del 2024). I rilievi sui criteri da A.1 a B.6 esprimono una diversa opinione valutativa e non dimostrano un travisamento dei fatti; il divario complessivo di quasi dodici punti e il peso del criterio B.6 non consentono di immutare l’esito della procedura.
Quanto al conflitto di interessi del Rup, il Collegio esclude sia un interesse finanziario o economico, sia un “altro interesse personale” percepibile come minaccia all’imparzialità. La nozione, letta con l’art. 6-bis l. n. 241 del 1990 e l’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, si declina in ipotesi assimilabile alla grave inimicizia, che deve essere reciproca, fondata su rapporti personali estranei alle funzioni e provata con fatti concreti (Cons. Stato n. 7170 del 2018; n. 10098 del 2022). La diffida per condotte denigratorie attiene invece all’esercizio delle funzioni.
L’appello principale è quindi accolto, respinto quello incidentale, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; i motivi residui sono dichiarati improcedibili per difetto di interesse e le spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole