Classificazione funzionale delle strade e sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’ente gestore (Cons. Stato n. 9439 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’ente proprietario o gestore, cui il legislatore affida il giudizio specialistico a garanzia della sicurezza della circolazione. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza o palese errore, non essendo sostituibile con quella del privato. Il tratto stradale che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere classificato come strada extraurbana principale quando conserva le caratteristiche tecniche e funzionali della relativa tipologia. Le carenze rispetto ad alcuni requisiti minimi non impediscono la classificazione, ove il giudizio complessivo valorizzi l’individuazione del tratto omogeneo e il peso degli aspetti funzionali rispetto a quelli tecnico-costruttivi.

Il Fatto

La società appellante, operante nel settore pubblicitario, aveva chiesto all’ANAS il rinnovo dell’autorizzazione per numerosi impianti collocati lungo la SS 719 “Declassata per Prato”. L’ANAS ha respinto l’istanza richiamando la riclassificazione della strada da extraurbana secondaria di tipo C a extraurbana principale di tipo B, tipologia per la quale l’art. 23, comma 7, cod. strada vieta qualsiasi forma di pubblicità.

La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 771 del 25 luglio 2023. La ricorrente ha proposto appello, dolendosi dell’errata qualificazione del tratto stradale e del difetto di competenza dell’ANAS.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal dato formale: la SS 719 è classificata come strada statale dal DPCM del 20 febbraio 2018, adottato in conformità alle intese tra le amministrazioni interessate, tra cui il Comune di Prato, definite con il protocollo del 2015. L’arteria è stata assegnata alla gestione dell’ANAS nell’ottica di ridefinizione e potenziamento della rete viaria nazionale.

Quanto al criterio di classificazione, il Collegio ritiene che la circolare ministeriale n. 6709 del 29 dicembre 1997 non modifichi le fonti di rango superiore, ma si limiti a chiarirne la portata. La lettura data dal TAR è condivisibile: rileva valorizzare le concrete caratteristiche del tratto che, pur attraversando un centro abitato, ne rimane in qualche modo “avulsa”, permettendo una circolazione più scorrevole e bisognosa di regole specifiche a tutela della sicurezza.

Sul secondo motivo, la Corte precisa che la classificazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente proprietario. L’ANAS, come ente gestore, ha effettuato tale giudizio secondo le direttive ministeriali, valutando l’individuazione del tratto omogeneo, l’entità e la tipologia delle difformità rispetto ai requisiti minimi, nonché il peso degli aspetti funzionali. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. V, n. 11237 del 22 dicembre 2022.

Tale giudizio specialistico, espressione della cura dell’interesse pubblico, non è sostituibile con quello del privato né con quello del giudice amministrativo. Esso è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o palese errore, non ravvisabili nella fattispecie. L’appello è quindi integralmente respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore dell’ANAS e compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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