Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 622 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente prima della trattazione del merito, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza dell’interesse alla pronuncia. Il giudice prende atto della sopravvenuta carenza di interesse come risultante da dichiarazione della parte depositata agli atti. La definizione della controversia in rito, senza accertamento nel merito, integra giusti motivi per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune ha aggiudicato a una società controinteressata il servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione del canone patrimoniale di concessione e del canone di occupazione delle aree destinate a mercati, per il triennio 2024/2026. Il gravame investiva anche i verbali di gara, la determina di ammissione delle partecipanti e la nota con cui l’ente, oscurando parte dei documenti, ha riscontrato l’istanza di accesso della ricorrente.

Con l’impugnativa la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, in subordine il risarcimento per equivalente, oltre alla condanna all’esibizione della documentazione ai sensi degli artt. 116 e 65 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, con ordinanza n. 996/2024 del 28.8.2024, la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 116 cod. proc. amm. proposta unitamente al ricorso, disponendo l’ostensione integrale dei documenti relativi all’offerta tecnica della controinteressata. A seguito di tale ostensione, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti già gravati.

In vista della trattazione del merito, la difesa della ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte prende atto di tale dichiarazione, depositata agli atti in data 20 dicembre 2024, e ne trae la conseguenza processuale: il giudizio va dichiarato improcedibile.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il Tribunale non esamina i motivi di censura, che pure investivano profili di violazione di legge, di contrasto con i principi e le direttive UE in materia di appalti e di eccesso di potere. La sopravvenuta caduta dell’interesse alla pronuncia preclude l’esame nel merito e assorbe ogni ulteriore questione.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi di compensazione, considerata la definizione della controversia in rito e l’assenza di un accertamento sulla fondatezza delle doglianze. La statuizione si fonda sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., oltre che sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 74 cod. proc. amm. richiamati in epigrafe.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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