Onere della prova dello stato legittimo preesistente e limiti del giudicato penale (TAR Marche n. 829 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare lo stato legittimo preesistente di un immobile ritenuto abusivo grava sul proprietario o responsabile dell’abuso, secondo il principio di vicinanza della prova e in applicazione dell’art. 64, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 c.c. Il metodo acquisitivo del processo amministrativo opera solo per atti custoditi dall’amministrazione, non per i documenti nella disponibilità del privato. La sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 654 c.p.p. se l’amministrazione non ha partecipato al processo penale e se il giudizio penale si fonda su una diversa valutazione del regime probatorio. Il diniego di sanatoria e la sanzione ex art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 resistono alle censure che non siano sostenute da prova documentale dello stato preesistente.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Porto San Giorgio aveva negato la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria e del contributo di costruzione. Oggetto di contestazione erano i lavori di ripristino degli ambienti interni di un villino, del garage di pertinenza e della recinzione, eseguiti su un complesso immobiliare costruito prima del 1967, ricadente in zona omogenea A. I tecnici comunali, in sede di sopralluogo, avevano rilevato la demolizione e ricostruzione di una porzione del solaio di copertura del garage a quota superiore, con innalzamento dei pilastri d’ingresso e incremento volumetrico oltre il limite di tolleranza del 2%.

I ricorrenti lamentavano eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando l’attendibilità dei rilievi fotografici e sostenendo la qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria anziché ristrutturazione in totale difformità. Invocavano inoltre l’efficacia del giudicato della sentenza penale di assoluzione. Il Comune e la Provincia non si costituivano; si costituiva la Soprintendenza chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso incentrando l’analisi sul riparto dell’onere della prova. Richiamando un orientamento consolidato del Cons. Stato, il Collegio ha affermato che grava sul privato dimostrare lo stato legittimo preesistente del manufatto, perché solo il proprietario dispone dei documenti utili a ricostruirlo. Il principio di vicinanza della prova prevale sull’attenuazione dell’onere probatorio, che resta confinata a ristretti limiti.

Nel caso concreto i ricorrenti si erano limitati a contestare la ricostruzione dei tecnici con mere asserzioni, senza produrre documentazione idonea ad accertare le dimensioni pregresse del garage. La Corte ha valorizzato la contraddizione tra le dichiarazioni rese in sede di scia in sanatoria — ove si attestava l’inalterata altezza interna — e il ricorso, che ammetteva difformità collocandole sotto la soglia di tolleranza. Tale omessa indicazione ha reso impossibile qualificare diversamente l’abuso.

Quanto all’efficacia del giudicato penale, il Tribunale ha richiamato il principio di autonomia tra giudizio penale e amministrativo. L’art. 654 c.p.p. non determina un vincolo assoluto per l’amministrazione, e difettavano entrambi i presupposti: sotto il profilo soggettivo, il Comune non era parte del processo penale; sotto il profilo oggettivo, l’assoluzione si fondava su una diversa valutazione del regime probatorio necessario alla condanna.

Il Collegio ha quindi confermato la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia in totale difformità e la legittimità della sanzione ex art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, applicata in conformità al parere vincolante della Soprintendenza. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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