Dislessia diagnosticata e giudizio di non ammissione scolastico (TAR Puglia n. 189 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione di legge e difetto di motivazione, il giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva che non contenga alcuna menzione né valutazione del disturbo specifico dell’apprendimento diagnosticato all’alunno, ove la scuola ne fosse a conoscenza. L’omessa predisposizione del piano didattico personalizzato e l’omessa attuazione delle misure compensative e dispensative, previste dall’art. 5 del D.M. n. 5669 del 2011 e dalle linee guida allegate, non costituiscono da sole ragioni sufficienti a inficiare la valutazione finale. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce al merito valutativo, ma verifica che la delibera tenga conto della condizione di svantaggio dell’alunno.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un’alunna frequentante il terzo anno presso un Istituto Tecnico Statale, impugnano il giudizio del Consiglio di Classe che ne ha deliberato la mancata ammissione all’anno scolastico successivo. Nel corso dell’anno scolastico, in aprile, alla minore era stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento, comunicato immediatamente alla scuola.
I ricorrenti deducono che l’Istituto, pur a conoscenza della diagnosi, non abbia predisposto alcun piano didattico personalizzato né tenuto conto della condizione di svantaggio in sede di valutazione finale. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare con decreto monocratico e successiva ordinanza collegiale, quindi tratta la causa in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le omissioni informative o procedimentali dell’amministrazione scolastica e la mancata attuazione di misure compensative o di sostegno sono circostanze da sole inidonee a incidere sulla legittimità del giudizio finale di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, nn. 617/2020, 616/2020, 5613/2015 e 236/2011). Analogo principio vale per il piano didattico personalizzato: la sua mancata individuazione o attuazione non giustifica da sola l’annullamento della non ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 9448/2022).
Su questa base il primo motivo è dichiarato in parte infondato. Il Tribunale valorizza altresì il fatto che la diagnosi era intervenuta in una fase avanzata del ciclo scolastico, rendendo più complessa la predisposizione di strumenti correttivi da parte dell’Istituto.
La censura è invece accolta sotto il diverso profilo del difetto di motivazione. Nel verbale del Consiglio di Classe non si rinviene alcuna valutazione né presa in considerazione dell’esistenza del disturbo e della sua incidenza sul rendimento, pur essendo pacifico che l’Istituto ne fosse a conoscenza già dall’aprile 2023, come lo stesso amministrazione riconosce nelle proprie difese.
Il Collegio richiama TAR Lazio, Sez. III bis, n. 31203/2010, secondo cui è passibile di annullamento il giudizio finale di non promozione dell’alunno dislessico per violazione di legge e difetto di motivazione, laddove il provvedimento risulti generico ed incongruo e non contenga alcuna menzione della particolare situazione dell’alunno.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del giudizio e assorbimento del secondo motivo, dal cui eventuale accoglimento non deriverebbe alcuna superiore utilità. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
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