Offerta economica senza ribasso percentuale: esclusione legittima e non emendabile (Cons. Stato n. 4753 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara le clausole della lex specialis che prescrivono, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza procedimenti ermeneutici integrativi volti a ricavarne significati impliciti. La specifica previsione della sanzione espulsiva impedisce di qualificare l’inadempimento come mero errore riconoscibile e, dunque, emendabile mediante soccorso istruttorio, non potendo quest’ultimo modificare il contenuto dell’offerta economica. Il principio del risultato non consente di disapplicare l’auto-vincolo assunto dalla stazione appaltante, né di estendere le cause di nullità oltre le ipotesi tassative dell’art. 21-septies legge n. 241 del 1990. La clausola non tempestivamente impugnata resta applicabile.
Il Fatto
La società ricorrente è stata esclusa dalla Centrale unica di committenza provinciale da una procedura aperta indetta dalla Regione per l’affidamento del servizio di monitoraggio del territorio e segnalazione precoce degli incendi, relativamente a due lotti. La causa espulsiva risiedeva nella formulazione dell’offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, come imposto a pena di esclusione dall’art. 17 del disciplinare; il successivo soccorso istruttorio non aveva sanato la difformità, perché la percentuale indicata, ridotta a tre decimali, non corrispondeva all’importo offerto.
La società ha impugnato l’esclusione e le aggiudicazioni, chiedendo in subordine l’annullamento della clausola sul limite dei tre decimali. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale. Il TAR Calabria ha rigettato il ricorso principale, dichiarando improcedibili l’incidentale e i motivi aggiunti. Contro tale pronuncia è stato proposto appello principale, con appello incidentale della controinteressata sulla statuizione di improcedibilità del proprio ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento di esclusione si fonda su due motivazioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo: l’omessa indicazione del ribasso percentuale e l’impossibilità di ricondurre il valore espresso a un ribasso con tre soli decimali. È sufficiente esaminare la prima, valorizzata dal giudice di primo grado con un’operazione di mera interpretazione del provvedimento.
L’appellante sosteneva che l’inciso “a pena di esclusione” colpisse solo gli adempimenti necessari all’utile espressione della proposta economica, restando estranea l’indicazione del corrispettivo in euro quale modalità alternativa e riconoscibile. La tesi è respinta: essa renderebbe equivalente l’indicazione in cifra assoluta e quella in percentuale, svuotando di senso l’adempimento specifico prescritto dal disciplinare.
La clausola è chiara e inequivoca e introduce un vincolo contenutistico cogente sulla modalità di formulazione dell’offerta. L’offerta difforme resta priva di effetti, come avviene, sul piano contrattuale, quando il proponente richieda una forma determinata per l’accettazione e questa venga data in forma diversa, ex art. 1326, terzo comma, cod. civ. La previsione espressa dell’esclusione preclude la qualificazione dell’inadempimento come errore emendabile, e il soccorso istruttorio non può modificare l’offerta economica.
Il Collegio esclude la nullità della clausola ex art. 21-septies legge n. 241 del 1990: non ricorre alcuna ipotesi tassativa e il d.lgs. n. 36 del 2023, all’art. 10, comma 2, circoscrive il divieto di cause di esclusione atipiche agli artt. 94 e 95, non alle regole di presentazione dell’offerta. La clausola, del resto, non è stata specificamente impugnata: il ricorso censurava in subordine solo il limite dei tre decimali, non il vincolo contenutistico sanzionato con l’esclusione. I precedenti invocati riguardano fattispecie diverse, segnatamente ipotesi prive di sanzione espulsiva o clausole del capitolato e non del disciplinare.
Il rigetto dell’appello principale comporta la conferma dell’improcedibilità dei motivi aggiunti, non essendo dedotto uno specifico vizio autonomo ma solo la sua illegittimità derivata. L’appello incidentale resta assorbito per difetto di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1326 c.c. – Conclusione del contratto
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole