Inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto di credito collegato (ABF Collegio di Bologna n. 1745 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di credito ai consumatori, il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato, ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, presuppone il collegamento negoziale tra finanziamento e fornitura, l’inutile messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. La gravità va valutata con criteri non meramente numerici, avuto riguardo all’entità oggettiva della prestazione mancata, all’interesse del consumatore e all’incidenza sull’equilibrio del sinallagma. Accertati i presupposti, il consumatore ha diritto alla risoluzione integrale del contratto di credito e alla restituzione delle rate pagate, salvo che abbia espressamente domandato la risoluzione parziale in presenza di prestazione frazionabile.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava nel settembre 2022 con un fornitore un contratto per lavori di efficientamento energetico della propria abitazione, per un corrispettivo, al netto dello sconto in fattura, di € 12.200,00, finanziato mediante un prestito finalizzato acceso con l’intermediario. Secondo il ricorrente il fornitore non ha fornito né installato l’impianto denominato “Domotic Building Automation”, del valore complessivo di € 11.470,00.
Esperita senza esito la fase di reclamo, il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare la risoluzione del contratto di finanziamento collegato e di condannare l’intermediario alla restituzione delle rate versate. L’intermediario resiste: sostiene che i beni sarebbero stati consegnati e installati, che il ricorrente ha contestato tardivamente e che comunque l’inadempimento, ove esistente, non sarebbe grave avendo egli ricevuto circa il 66% del valore della fornitura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i tre presupposti dell’art. 125-quinquies TUB e richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, che distribuisce l’onere probatorio sul ricorrente e consente all’Arbitro di valutare incidentalmente le condizioni dell’art. 1455 c.c. Quanto al collegamento negoziale, esso è provato dal contrato di prestito e dalle condizioni generali, che all’art. 12.3 regolano proprio l’ipotesi di inadempimento dell’esercente convenzionato.
La messa in mora risulta dalla PEC del 12/03/2024, inviata al fornitore con prova di consegna e per conoscenza all’intermediario, contenente tutti gli elementi della diffida ex art. 1454 c.c.
Sull’inadempimento, il Collegio valorizza la documentazione prodotta: contratto e fattura, perizia tecnica, documento di trasporto e documentazione fotografica, dai quali emerge che l’impianto “Domotic Building Automation” non è stato fornito né installato. La dichiarazione di conformità depositata dall’intermediario attesta solo la corretta installazione della caldaia e dei climatizzatori, nulla dicendo sull’impianto contestato. L’inadempimento è dunque provato.
Quanto alla gravità, il Collegio applica il criterio oggettivo e soggettivo indicato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Coordinamento (Cass. n. 3477/2012, Cass. n. 3954/2008, Cass. n. 3669/1995, Cass. n. 3742/2006). La tolleranza protratta del creditore non basta, da sola, a escludere la gravità, in assenza di elementi che dimostrino disinteresse verso l’adempimento. Sul piano oggettivo, il bene non consegnato vale circa il 34% del costo totale, con squilibrio sensibile del sinallagma.
Integrati i tre presupposti, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara il diritto alla risoluzione integrale del contratto di credito, con obbligo dell’intermediario di restituire le rate pagate. La risoluzione parziale è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, qui assente. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1454 c.c. – Diffida ad adempiere
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore