Responsabilità CONSOB per omessa vigilanza: inammissibile il riesame del merito (Cass. civ. Sez. I n. 26832 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento danni proposta dal risparmiatore nei confronti della CONSOB ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per omessa vigilanza postula la dimostrazione, a carico dell’attore, del fatto, dell’evento di danno e del nesso di causalità. In caso di condotta omissiva, il giudizio sul nesso causale si sostanzia nella verifica controfattuale della probabilità che la condotta dovuta, se tenuta, avrebbe evitato il danno. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, solleciti un riesame degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. La mancata indicazione di alcuni nominativi di parti nell’epigrafe e nel dispositivo di una sentenza d’appello, che non consenta di individuare i soggetti cui la decisione si riferisce, determina la nullità della pronuncia limitatamente a tali soggetti, mentre la semplice omissione dei nomi dei difensori integra un mero errore materiale emendabile ex artt. 287-288 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un gruppo di risparmiatori, clienti di una società di intermediazione mobiliare (SIM) poi fallita, citava in giudizio la CONSOB chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del dissesto. I risparmiatori assumevano che la CONSOB avesse illegittimamente iscritto la società all’albo delle SIM, nonostante l’assenza dei requisiti di legge, configurandosi una culpa in vigilando.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ma la Corte di appello di Roma, in riforma parziale, rigettava le pretese risarcitorie, escludendo un collegamento diretto tra l’autorizzazione all’iscrizione e le perdite subite. Avverso tale decisione i risparmiatori proponevano ricorso per cassazione, cui la CONSOB resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i risparmiatori deducevano violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 19 della legge n. 1 del 1991 e dell’art. 2043 cod. civ.. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la censura, pur formalmente incentrata sulla violazione di legge, mirava in sostanza a ottenere un riesame degli accertamenti fattuali compiuti dalla corte territoriale, i quali avevano escluso la sussistenza di un nesso causale tra l’operato della CONSOB e le perdite degli investitori.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’attività discrezionale della CONSOB, quale organo di garanzia del risparmio, trova un limite esterno nell’art. 2043 cod. civ., ma ha precisato che, in caso di omissione, il requisito del nesso causale postula la preventiva individuazione di uno specifico obbligo giuridico di agire e la prova che la condotta omessa avrebbe evitato il danno. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano adeguatamente contestato il rilievo, decisivo, della carenza di prova sulla collocazione temporale degli investimenti rispetto all’intervento autorizzativo della CONSOB.
Anche il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato giudicato inammissibile, difettando del requisito della decisività e risolvendosi in una censura dell’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.
La Corte ha, invece, accolto il ricorso incidentale della CONSOB, dichiarando l’estinzione parziale del giudizio per rinuncia, e ha ravvisato la nullità della sentenza impugnata con riferimento ai soggetti i cui nominativi erano stati omessi nell’epigrafe e nel dispositivo. Tale omissione ha determinato una situazione di incertezza sui destinatari della decisione, impedendo alla pronuncia di svolgere la sua funzione di “legge del caso concreto”. La causa è stata, pertanto, rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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