Proposta ex art. 380-bis c.p.c.: silenzio del ricorrente ed estinzione (Cass. civ. Sez. II n. 24409/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti e la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Il Consigliere Delegato dichiara con decreto l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla è statuito sulle spese quando la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione un’ordinanza della Corte d’Appello di Reggio Calabria depositata il 26/09/2023. Nel giudizio di legittimità veniva formulata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., una proposta di definizione del giudizio, ritualmente comunicata alle parti. La parte intimata non svolgeva attività difensiva.
Dalla comunicazione della proposta decorreva il termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente formulasse richiesta di decisione del ricorso. Su questo dato, puramente oggettivo, si fonda l’intero provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il decreto applica il meccanismo dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. La norma collega al silenzio del ricorrente un effetto legale tipico: se, comunicata la proposta di definizione, il ricorrente non chiede la decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. Non occorre una manifestazione espressa di volontà abdicativa: la rinuncia discende dal mero decorso del termine, che il Consigliere Delegato si limita ad accertare.
Accertata la rinuncia ex lege, la conseguenza processuale è obbligata. Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., la disposizione che governa l’estinzione del processo di legittimità. Il percorso argomentativo è dunque lineare: comunicazione della proposta, decorso del termine, rinuncia legale, estinzione. Ogni passaggio è verificabile dagli atti e non richiede alcuna valutazione di merito sulla fondatezza del ricorso, che resta assorbita.
Quanto alle spese, il decreto esclude ogni statuizione. La ragione è altrettanto puntuale: la parte intimata non ha svolto attività difensiva. In assenza di difese della controparte non vi è attività processuale da compensare o da porre a carico del rinunciante, sicché il giudizio si chiude senza alcuna pronuncia sulle spese.
La forma del provvedimento è coerente con la sua natura: un decreto del Consigliere Delegato, non una decisione collegiale. La definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. opera infatti fuori dall’udienza e si perfeziona sul piano documentale, con un controllo limitato ai presupposti formali dell’estinzione.
Implicazioni Pratiche
- Calendarizzare i quaranta giorni: la comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. apre un termine che va annotato immediatamente. Decorso il termine senza richiesta di decisione, la rinuncia opera in via automatica e il giudizio si estingue: non esiste rimessione in termini implicita né possibilità di rimediare con istanze tardive.
- Scegliere in modo espresso: il silenzio non è una strategia neutra ma un atto dispositivo. Se il cliente intende coltivare il ricorso dopo la proposta, la richiesta di decisione deve essere formulata tempestivamente; se invece si accetta l’esito prospettato, l’inerzia consapevole chiude il giudizio con decreto, senza udienza e senza esame del merito.
- Verificare la posizione dell’intimato sulle spese: l’estinzione per mancata richiesta di decisione non comporta condanna alle spese quando l’intimato non si è difeso. Nel valutare se costituirsi in cassazione, il difensore dell’intimato deve considerare che la mancata attività difensiva esclude qualunque statuizione sulle spese in caso di estinzione.
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Nota della Redazione
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