La revocatoria della cessione di nuda proprietà rende pignorabile la piena proprietà (Cass. civ. Sez. 3 n. 24265 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia relativa di un atto di cessione della nuda proprietà, ottenuta dal creditore ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., fa venir meno l’atto medesimo nei confronti del creditore agente. Ove il cedente-debitore si sia riservato, nel medesimo atto, diritti reali minori di godimento sul bene, tali diritti non sono mai usciti dal suo patrimonio e, pertanto, non necessitano di alcuna revoca. Conseguentemente, a seguito della declaratoria di inefficacia, il creditore può legittimamente sottoporre ad esecuzione forzata la piena proprietà del bene, che si riespande quale oggetto dell’aggressione esecutiva. L’interpretazione della domanda di revocatoria, volta a stabilire se essa investa l’intero atto o singoli effetti, è rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
Il debitore, nel corso di un giudizio di separazione personale, cedeva al coniuge la nuda proprietà di alcuni immobili, riservandosi il diritto di abitazione sull’appartamento e il diritto d’uso sulle autorimesse. Un creditore, già titolare di un sequestro conservativo convertito in pignoramento, agiva con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso tale atto di cessione, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di inefficacia, annotata a margine delle trascrizioni.
Instaurata la procedura esecutiva immobiliare, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che la revocatoria avesse ad oggetto la sola cessione della nuda proprietà e non i diritti di abitazione e d’uso che egli aveva conservato. Sia il Tribunale di Milano sia la Corte d’appello di Milano rigettavano l’opposizione, affermando che l’atto, nella sua interezza, era stato travolto dalla declaratoria di inefficacia. Il debitore ricorreva pertanto per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla portata della pronuncia revocatoria e sulla sorte dei diritti reali minori riservati dal cedente. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per carenza di motivazione, negando che la revocatoria potesse produrre un effetto “recuperatorio” idoneo a riespandere la piena proprietà in capo al creditore.
La Corte ha rigettato la censura, rilevando come la motivazione della sentenza impugnata fosse sussistente, avendo i giudici di merito spiegato che il cedente, riservandosi i diritti minori, era rimasto titolare di un residuo diritto sulla cosa. La statuizione è stata ritenuta corretta nella sostanza: l’azione esecutiva era stata promossa proprio dal creditore che aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia e, nei suoi confronti, l’atto è inopponibile. Ne consegue la ricostituzione della pignorabilità della piena proprietà, senza che occorra una pronuncia che “consolidi” i diritti minori, i quali non sono mai stati trasferiti.
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che, essendo l’atto produttivo di due effetti distinti (traslativo della nuda proprietà e costitutivo dei diritti minori), il creditore avrebbe dovuto chiedere la revoca di entrambi. La Corte ha respinto l’assunto, valorizzando l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto che l’intero atto e i suoi effetti fossero oggetto della revocatoria. Ha inoltre osservato che i diritti reali minori erano rimasti pacificamente in capo al debitore, non essendo mai stati ceduti.
Quanto al terzo motivo, concernente la dedotta contraddittorietà della motivazione, la Corte ne ha escluso la sussistenza. Ha chiarito che non vi è contrasto tra l’affermazione secondo cui la sentenza travolge l’atto nella sua generalità e quella per cui, all’esito della revoca, si “riespande” la piena proprietà, poiché entrambi gli effetti (traslativo e costitutivo) sono riconducibili all’atto oggetto di revocatoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti.
Nota della Redazione
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