Clausola di salvaguardia e acquiescenza agli atti di programmazione sanitaria (TAR Campania n. 4939 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione, da parte della struttura sanitaria privata accreditata, del contratto recante la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 integra gli estremi dell’acquiescenza ai provvedimenti regionali di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. Da tale condotta discende la preclusione della legittimazione a impugnare gli atti di programmazione sanitaria, con conseguente inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La clausola è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che l’ordinamento ricollega agli atti univocamente dimostrativi dell’accettazione degli effetti del provvedimento. La preclusione si estende agli atti con cui il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture, perché il tenore della clausola non consente distinzioni e la tenuta del sistema impone l’intangibilità degli atti regionali a monte e di quelli applicativi a valle.

Il Fatto

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 2021, recante assegnazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla deliberazione n. 215 del 2022 e alla deliberazione n. 800 del 2023, che hanno modificato e integrato la disciplina di settore. La ricorrente ha contestato sia il procedimento seguito dall’Amministrazione sia il merito delle scelte programmatorie, chiedendo l’annullamento previa sospensione degli effetti.

Si è costituita in resistenza la Regione Campania, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per avvenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia contenuta nell’accordo contrattuale con la ASL, recante accettazione incondizionata del budget e rinuncia alle azioni già intraprese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. La sottoscrizione della clausola risulta comprovata dalla mancata contestazione in punto di fatto: la difesa della struttura ha ammesso di aver proceduto alla stipula dell’accordo, sostenendo che essa non equivalesse ad acquiescenza. L’argomento difensivo conferma, per il Tribunale, il dato della sottoscrizione.

Il Giudice amministrativo qualifica la clausola alla stregua dello schema tipico dell’acquiescenza. L’assenso alla stipulazione costituisce comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti del contratto, con i diritti e gli obblighi funzionali all’esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione nell’esercizio del potere programmatorio. La clausola è quindi meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che si produce quando il soggetto pregiudicato ponga in essere atti o dichiarazioni dimostrativi della chiara e incondizionata volontà di accettarne gli effetti e l’operatività, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 4076/2023.

Non rileva in senso contrario l’eventuale clausola di riserva con cui la struttura precisi di sottoscrivere al solo fine di evitare la sospensione dell’accreditamento. Tale clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento e deve intendersi come non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo, come affermato dai richiamati precedenti (Cons. Stato n. 321/2018, n. 6569/2020, n. 8127/2021, n. 8451/2021).

Il Tribunale esclude il contrasto della disciplina degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con i principi unionale e costituzionali invocati, per la prevalenza degli interessi pubblici sottesi al contenimento della spesa sanitaria nelle Regioni con deficit economico-finanziario. Non sussistono pertanto i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 del TFUE né per una questione di legittimità costituzionale. La preclusione si estende agli atti di ripartizione del budget tra ASL e strutture, per il tenore testuale della clausola e per coerenza sistematica. Ricorso e motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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