Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 3356 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso ovvero dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell’art. 85, comma 9, c.p.a.. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, fondata sul sopravvenuto avvio del procedimento amministrativo richiesto, è idonea a definire il giudizio senza esame del merito. La compensazione delle spese di lite è disposta per la sussistenza di giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto eolico realizzato su terreni di proprietà di terzi. In base a una convenzione del 2002, il Comune si era impegnato a espropriare i diritti necessari alla costruzione, con oneri a carico della società, qualora non si fosse raggiunto un accordo diretto con i proprietari. Nel 2013 la società ha chiesto al Comune di disporre l’asservimento coattivo ai sensi dell’art. 42-bis, comma sesto, d.P.R. n. 327/2001, ma l’Amministrazione ha respinto la domanda.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima avviato il procedimento di acquisizione sanante e poi notificato alla società la comunicazione di avvio del procedimento richiesto. Su questa base la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente prima dell’udienza di smaltimento. Il Tribunale ricorda che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.
Il principio è sostenuto dal richiamo di un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa, che il TAR individua in Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832, Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695 e Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257. Si tratta di un orientamento che riconosce valore alla rinuncia e alla perdita di interesse intervenute in corso di causa, prima della decisione.
La conseguenza processuale è l’improcedibilità del ricorso. Il Tribunale la pronuncia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell’art. 85, comma 9, c.p.a.. La declaratoria prescinde dall’esame dei motivi di gravame, principali e aggiunti, che restano assorbiti dalla sopravvenuta definizione del giudizio.
La rilevanza dell’interesse sopravvenuto si collega direttamente all’atto amministrativo sopraggiunto: la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante, avvenuta in esecuzione della delibera di Giunta, soddisfa la pretesa azionata in giudizio. Il giudizio perde così la sua funzione, perché la tutela richiesta è stata riconosciuta in via amministrativa.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.