Concessione su area comunale e gara necessaria anche per la locazione (Cons. Stato n. 3315 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione a terzi di un’area pubblica destinata ad attività commerciale è subordinata a una procedura di evidenza pubblica, anche quando il bene sia riconducibile al patrimonio disponibile e l’affidamento avvenga mediante contratto di locazione, perché la fase pubblicistica di selezione del contraente costituisce presupposto ineludibile dell’azione amministrativa. La deroga all’affidamento diretto prevista dal regolamento comunale per immobili destinati a infrastrutture di rete e servizi pubblici va interpretata in conformità al diritto eurounitario e opera solo quando manchi in radice qualsiasi possibilità di concorrenza nel mercato o per il mercato. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è vizio formale non annullabile, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, quando il provvedimento abbia natura vincolata; la preclusione introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), della legge n. 120/2020 riguarda i soli atti discrezionali. L’atto endoprocedimentale di diniego della concessione del suolo pubblico è immediatamente lesivo e va impugnato, spettando al Dipartimento competente per il patrimonio e non al SUAP.
Il Fatto
La società appellante deteneva in concessione un piazzale comunale, articolato in due atti concessori del 2004 con scadenza al 1° gennaio 2008, dove svolgeva attività di rifornimento carburante. Dopo la scadenza l’area è rimasta in regime di occupazione con pagamento della relativa indennità. Un provvedimento dirigenziale del 2019 ha disposto la sospensione definitiva dell’attività e la revoca dei titoli abilitativi, in vista della realizzazione di una corsia preferenziale. Il progetto è stato poi annullato in autotutela nel 2022 e la società ha chiesto il riesame dell’iter autorizzatorio.
A fronte del silenzio, il TAR Lazio ha accolto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. e ha condannato l’amministrazione a provvedere. Il Dipartimento competente ha quindi respinto l’istanza di rinnovo, ritenendo necessaria una procedura ad evidenza pubblica in ossequio al regolamento capitolino. Il TAR, con sentenza n. 8409 del 2025, ha respinto il ricorso nel rito ordinario, dopo conversione disposta in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio esclude che il provvedimento impugnato avesse natura discrezionale. Poiché il regolamento imponeva la riassegnazione dell’area mediante gara, l’amministrazione non aveva altra scelta. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 resta perciò assorbita dal meccanismo sanante dell’art. 21-octies, che il Collegio ricostruisce richiamando la novella del 2020 e la giurisprudenza amministrativa conforme.
Quanto alle deroghe regolamentari, il Consiglio di Stato condivide la lettura del primo giudice. L’unicità dell’immobile non equivale all’unicità del concessionario: l’impianto è fungibile tra gestori diversi, previo adeguamento dei segni distintivi, e nessuna situazione di fatto impone la coincidenza tra area e soggetto affidatario.
Sulla pretesa natura di servizio pubblico dell’attività di distribuzione carburanti, il Collegio ritiene la questione irrilevante. Anche qualificandola tale, l’utilizzo di un’infrastruttura pubblica da parte di un unico gestore impone il paradigma della concorrenza per il mercato. La deroga va letta in senso conforme all’art. 106 TFUE e consente l’affidamento diretto solo quando difetti in radice ogni possibilità di concorrenza: condizione insussistente, perché l’area è bene contendibile.
Sulla disciplina regolamentare della locazione, la Corte chiarisce che il diverso regime dominicale non sottrae il bene alle regole pro-concorrenziali. Anche i contratti attivi devono essere preceduti da procedura selettiva: il Collegio richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 36/2023, l’art. 37 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 3 del R.D. n. 2440/1923, che impongono i pubblici incanti e ammettono la trattativa privata solo in casi tassativi.
Infine, il diniego è atto endoprocedimentale lesivo, adottato dal Dipartimento effettivamente competente ai sensi dell’art. 11 della DAC 2022; il procedimento SUAP riguarda l’avvio dell’attività produttiva, non la concessione del suolo. Respinti gli ulteriori motivi, la domanda risarcitoria cade con il presupposto dell’illegittimità, e l’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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