Clausola di salvaguardia e difetto di legittimazione a impugnare i tetti di spesa (TAR Campania n. 4809 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola di salvaguardia che la struttura sanitaria privata accreditata sottoscrive, unitamente al contratto di erogazione delle prestazioni per l’esercizio di riferimento, e con cui rinuncia alle azioni già intraprese o intraprendibili avverso i provvedimenti di determinazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa. Tale clausola priva la struttura della legittimazione ad impugnare gli atti di fissazione dei c.d. tetti di spesa che la riguardano. Il fondamento risiede nella posizione degli operatori privati accreditati, chiamati insieme alle strutture pubbliche a garantire l’interesse pubblico alla corretta fornitura del servizio sanitario e perciò non estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza della legittimazione ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale nella branca di radiologia, ai sensi degli artt. 8-quater ss. d.lgs. n. 502/1992. Con ricorso notificato nell’estate 2022 impugnava la delibera di Giunta regionale n. 215/2022, con cui la Regione Campania aveva assegnato i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022, abbandonando il sistema dei tetti di branca in favore dei tetti di struttura, nonché la successiva delibera n. 309/2022 di approvazione dei contratti e i decreti dirigenziali di presa d’atto dei dati di produzione.
Con tre successivi ricorsi per motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione ai provvedimenti di consuntivo 2022 e alla programmazione 2023-2024. Il nucleo delle censure era comune: il criterio della spesa storica e il peso marginale dei meccanismi di premialità/penalizzazione, non superiore al 3% del totale, avrebbero alterato la concorrenza tra gli erogatori, in violazione degli artt. 106 e 102 TFUE. Si contestavano inoltre difetti di istruttoria e di motivazione e il ritardo con cui l’azienda sanitaria aveva approvato i consuntivi degli esercizi pregressi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame su una questione pregiudiziale di rito e la ritiene fondata. Dagli atti risulta che la ricorrente e l’azienda sanitaria avevano sottoscritto, nel febbraio 2023, il contratto per l’esercizio 2022, il cui art. 14, comma 2, prevede che, con la sottoscrizione, la struttura privata rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti, ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, con effetti temporalmente circoscritti all’annualità di erogazione regolata dal contratto. Analoga previsione compare nel contratto sottoscritto nel febbraio 2024, riferito all’esercizio 2023 e in via provvisoria al 2024.
Quanto alla validità di tale clausola di salvaguardia, il Tribunale dichiara di non avere ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato. Richiama il principio secondo cui è legittima la clausola che la struttura privata deve firmare se vuole operare in regime di accreditamento e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano.
La ratio è esplicitata con chiarezza: gli operatori privati, in quanto impegnati insieme alle strutture pubbliche a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del servizio della salute, non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 6569 del 28.10.2020 e, in termini analoghi, TAR Campania – Napoli, sez. I, n. 2508 del 15.04.2024 e n. 5066 del 23.09.2024.
Le censure sostanziali relative al criterio della spesa storica e agli assetti concorrenziali restano perciò assorbite. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza della legittimazione ad agire.
Sulle spese il Collegio applica la soccombenza, liquidando l’importo in dispositivo, ma dispone una parziale compensazione. La ragione è indicata espressamente: almeno il ricorso introduttivo fu proposto in epoca anteriore al consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sulla validità della clausola e sul conseguente difetto di legittimazione.
Nota della Redazione
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