Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sull’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 2 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’attività d’impresa e la messa in liquidazione della società, dichiarate in udienza dalla parte ricorrente, fanno venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso avverso il provvedimento interdittivo antimafia e il diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame nel merito dei motivi, che restano assorbiti. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della vicenda sottesa alla controversia. Resta fermo l’obbligo di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Il Fatto
Una società ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011, ha disposto l’interdittiva antimafia e ha rigettato la domanda di rinnovo dell’iscrizione nella white list. La società ha impugnato altresì i verbali del Gruppo Informativo Antimafia, la nota di comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 e il provvedimento con cui l’ANAC ha annotato l’interdittiva nel Casellario informatico degli operatori economici.
Il ricorso, affidato a quattro motivi, contestava la fondatezza dell’interdittiva e deduceva l’illegittimità derivata dell’annotazione ANAC. Con ordinanza n. 45 del 2023 la domanda cautelare è stata rigettata. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la difesa della società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, per la cessazione delle attività aziendali e la prossima messa in liquidazione della società, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. La cessazione dell’attività d’impresa e la prossima messa in liquidazione della società privano la ricorrente dell’interesse a ottenere una pronuncia di merito sull’atto impugnato: l’utilità concreta che il ricorso avrebbe potuto arrecare è venuta meno.
La decisione si fonda sulla disciplina dell’interesse a ricorrere come condizione dell’azione: quando l’interesse sopravvenuto viene meno, il giudice non può pronunciarsi nel merito. I quattro motivi articolati avverso il provvedimento interdittivo e l’annotazione ANAC restano perciò assorbiti. Il Collegio non ne esamina la fondatezza.
Il Tribunale dichiara così il ricorso improcedibile. Sulle spese applica la compensazione, integrale, ravvisando la complessità della vicenda sottesa alla controversia.
Infine, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e ordina alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti citati in sentenza.
Nota della Redazione
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