Ottemperanza e dissesto: credito sorto dopo la dichiarazione è esigibile (TAR Campania n. 4814 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza, al pari della sentenza passata in giudicato. L’art. 248 T.U.E.L. inibisce le azioni esecutive nei confronti dell’ente in dissesto per i soli debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto condanne pecuniarie del giudice ordinario è equiparabile all’esecuzione e soggiace alla par condicio creditorum. Rientrano nella competenza dell’organo straordinario i debiti correlati a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il credito sorto da fornitura successiva alla dichiarazione di dissesto esula da tale competenza e resta esigibile nelle forme ordinarie.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3360/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva ordinato al Comune di pagare la somma di euro 11.655,00 quale corrispettivo per la fornitura di buoni pasto, oltre interessi e spese.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La questione centrale riguarda l’incidenza della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, intervenuta nel 2016, sulla possibilità di ottenere l’esecuzione del titolo monitorio mediante il rito di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o l’opposizione di terzo nei limiti dell’art. 656 c.p.c. Esso ha dunque valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso di ottemperanza, già previsto dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e oggi dall’art. 112 del cod. proc. amm.
Accertata l’intervenuta declaratoria di dissesto ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000, il Tribunale esamina la portata dell’art. 248 T.U.E.L., che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La finalità della norma è paralizzare le iniziative esecutive individuali che possano alterare la par condicio creditorum.
Il giudizio di ottemperanza su condanne pecuniarie del giudice ordinario è equiparato all’esecuzione e ricade nell’ambito dell’art. 248. La tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, quale misura coattiva di soddisfacimento individuale.
Il Collegio richiama quindi l’Adunanza Plenaria n. 15/2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta di atti e fatti di gestione anteriori al dissesto, con l’unico limite dell’approvazione del rendiconto. Nel solco di C.G.A.R.S. n. 416/2023, il credito va soddisfatto in forma concorsuale quando trae fonte da obbligazioni anteriori.
Nel caso concreto, però, il credito deriva da una fornitura ordinata dall’Amministrazione nel 2021, dunque successiva alla dichiarazione di dissesto. Esso esula dalla competenza dell’organo straordinario e il ricorso è ammissibile. Verificati la regolare notifica del titolo e il rispetto del termine dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e nomina, in caso di inottemperanza, il Prefetto di Caserta quale Commissario ad acta, ponendo a carico dell’ente soccombente spese e compenso.
Nota della Redazione
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