Clausola di salvaguardia e rinuncia al contenzioso nel contratto di budget sanitario (TAR Sicilia n. 1270 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nel contratto di budget sottoscritto dalla struttura sanitaria accreditata, con cui questa accetta espressamente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e rinuncia alle azioni avverso gli stessi, è valida ove assicuri il controllo della spesa sanitaria, interesse pubblico potenzialmente preminente rispetto alla tutela giurisdizionale. La limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale è ammessa, ai sensi dell’art. 24 Cost., in presenza di un interesse pubblico riconoscibile come preminente, salvo che la clausola assuma una proiezione preclusiva totalizzante per il futuro. Dalla sottoscrizione del contratto e dall’accettazione dei provvedimenti deriva l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di determinazione degli aggregati di spesa e avverso il silenzio-inadempimento, avendo l’istanza della struttura trovato riscontro e disciplina nel contratto. Il soddisfacimento integrale della pretesa economica in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere sul relativo capo di impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una casa di cura autorizzata e accreditata per 80 posti letto ad indirizzo riabilitativo. All’esito di un lungo contenzioso, nel 2018 concludeva con l’Assessorato Regionale della Salute e con l’A.S.P. provinciale un atto di transazione con cui, a fronte della rinuncia ai giudizi pendenti, si concordava un incremento dell’aggregato di spesa destinato alla contrattualizzazione di 40 posti letto, con impegno, per gli anni successivi, ad assegnare alla stessa A.S.P. le eventuali somme aggiuntive disposte per la riabilitazione ospedaliera.
Con istanze del 2022 la società chiedeva la contrattualizzazione di tutti gli 80 posti letto e un budget aggiuntivo per le prestazioni erogate nel 2021. L’A.S.P. rigettava la richiesta di pagamento del fatturato extra budget e, in sede di riunione, preventivava un corrispettivo complessivo. La società impugnava quindi il decreto assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa, la nota di rigetto e il verbale, chiedendo altresì l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna all’adempimento della transazione e al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente ha sottoscritto il contratto di assegnazione del budget per il 2021 accettando la c.d. clausola di salvaguardia, che comporta la rinuncia a qualsivoglia azione contro i provvedimenti di imposizione dei vincoli annuali di spesa. Con quella sottoscrizione la struttura ha accettato espressamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e ha rinunciato alle impugnazioni già intraprese o instaurabili.
La ricorrente ha dunque accettato anche il contenuto e gli effetti del decreto assessoriale che determina gli aggregati di spesa per il 2021, le cui regole sono richiamate nel contratto e dichiarate conosciute in ogni parte. Sulla legittimità di simili clausole il Tribunale richiama il condiviso orientamento giurisprudenziale, che ne riconosce la validità salvo i casi in cui assumano in concreto una proiezione preclusiva totalizzante per il futuro, evenienza esclusa nella specie.
Il fondamento ordinamentale della restrizione di tutela giurisdizionale viene individuato nel bilanciamento con l’interesse pubblico al controllo della spesa sanitaria, condizione necessaria per garantire la corretta fornitura del servizio della salute. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa e la sentenza della Corte costituzionale secondo cui il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché sussista un interesse pubblico potenzialmente preminente rispetto al principio dell’art. 24 Cost.
Da tali premesse deriva l’improcedibilità del ricorso avverso il decreto assessoriale e avverso il silenzio-inadempimento, essendo l’istanza della ricorrente confluita e disciplinata nel contratto stipulato. Improcedibile è anche l’impugnazione degli atti di determinazione del budget per il 2021, avendo la società accettato un budget coincidente con quello preventivato.
Quanto alla remunerazione delle prestazioni extra budget, la ricorrente ha dichiarato che l’A.S.P., con successiva determinazione, ha disposto il pagamento di una quota delle economie realizzate nel 2021, così retribuendo integralmente le prestazioni erogate. Ne consegue la cessazione della materia del contendere sul capo relativo alla nota di rigetto. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte cessato per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione dell’esito e delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.