Parere di compatibilità sanitaria impugnabile ma difetto di interesse (TAR Sicilia n. 1269 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità di cui all’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 è atto obbligatorio e vincolante, poiché espresso al modo indicativo e reso da un’amministrazione competente per un ambito — la programmazione sanitaria — distinto da quello edilizio del Comune. Esso è perciò autonomamente impugnabile, non esaurendosi in una fase endoprocedimentale priva di capacità lesiva. Le precisazioni del parere favorevole che vincolino l’attività della struttura al regime privato e libero professionale non incidono tuttavia sul successivo ed eventuale procedimento di accreditamento istituzionale, che resta autonomo ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992. Il ricorrente che lamenti tali clausole è pertanto privo di interesse, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
Una società ricorrente ottiene dall’Amministrazione regionale, in esecuzione di una precedente pronuncia del TAR Catania, il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di una C.T.A. socio-riabilitativa destinata a pazienti psichiatrici e a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, con quindici posti letto. Il provvedimento, pur favorevole, contiene due clausole: la struttura è autorizzata a operare esclusivamente in regime privato e libero professionale, e si precisa che l’eventuale autorizzazione sanitaria dell’A.S.P. dovrà consentire l’attività nel solo regime libero professionale.
La società impugna tali passaggi. Sostiene che la normativa di settore consentirebbe ai privati di operare in questo comparto solo tramite accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario regionale, e che le clausole limitative comprimerebbero tale possibilità, con incidenza sul permesso di costruire e sul futuro accreditamento. La Regione resiste, negando la lesività del provvedimento e il dedotto difetto di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità sotto il profilo della natura dell’atto. Richiamata la ricostruzione del giudice di appello — CGARS n. 582 del 2020 — e la sentenza Corte cost. n. 98 del 2018, si fissano alcuni punti fermi: il parere si colloca nel procedimento comunale edilizio come fase sub-procedimentale autonoma, fondata su una verifica rimessa alla programmazione sanitaria regionale, e non vi è automatismo tra autorizzazione e accreditamento.
Da qui la conclusione sull’impugnabilità. Il comma 3 dell’art. 8-ter usa l’indicativo presente («il comune acquisisce»), formula che secondo costante giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011 e n. 16 del 2014 — segnala il carattere obbligatorio della prescrizione. La vincolatività deriva inoltre dal fatto che l’ambito valutativo è sottratto al Comune e attribuito all’amministrazione sanitaria. Un parere obbligatorio e vincolante, nella prospettazione negativa, possiede attitudine lesiva autonoma ed è impugnabile in via separata, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3184 del 2013 e da TAR Lazio n. 2828 del 2023. Il ricorso è quindi ammissibile sotto questo primo profilo.
Il Collegio passa poi alla lesività concreta delle clausole contestate e la esclude. Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio da un lato, accreditamento istituzionale dall’altro, sono procedimenti autonomi; l’accreditamento non consegue automaticamente all’autorizzazione e trova disciplina propria nell’art. 8-quater (cfr. CGARS n. 865 del 2019 e n. 485 del 2020). Le precisazioni impugnate non fanno che confermare l’assenza di refluenza del parere favorevole sul successivo procedimento, avviabile con apposita istanza.
Ne deriva che la限制 alla sola attività in regime privato non preclude la richiesta e l’eventuale ottenimento dell’accreditamento. Diventa perciò ultroneo l’esame della questione se i privati possano operare nel comparto solo mediante accreditamento e contrattualizzazione. Il Collegio richiama anche il divieto, per il giudice amministrativo, di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che sarebbe violato anticipando alla fase del parere valutazioni proprie del futuro accreditamento.
Quanto all’indicazione rivolta all’A.S.P., si tratta di una mera precisazione priva di vincolatività, che rinvia a un successivo provvedimento dell’azienda sanitaria: non integra il dedotto difetto di competenza e non è lesiva. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di interesse. La complessità normativa e l’ambiguità del provvedimento giustificano la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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