Foglio di via annullato in autotutela e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 273 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo ritraibile alcuna utilità pratica, diretta e immediata dalla eventuale sentenza caducatoria di un atto già venuto meno. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che deve sussistere all’atto della proposizione del ricorso e permanere per tutta la durata del giudizio. Resta salva la possibilità di una pronuncia di mero accertamento dell’illegittimità dell’atto, ma solo se la parte abbia espressamente dichiarato l’interesse ai fini risarcitori, secondo la lettura dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. data dall’Adunanza plenaria n. 8 del 13 luglio 2022. L’annullamento in autotutela della misura di prevenzione, motivato dal difetto di istruttoria su elementi favorevoli al destinatario, integra implicito riconoscimento della fondatezza del ricorso e giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, residente nel territorio provinciale e impegnato nell’avvio di una procedura di cambio di residenza, ha impugnato il foglio di via obbligatorio con cui il Questore di Bolzano gli ha imposto di lasciare il territorio e di non farvi ritorno per quattro anni, senza preventiva autorizzazione. Il provvedimento traeva origine da una nota della Compagnia Carabinieri, riferita a fatti in occasione dei quali il ricorrente era stato tratto in arresto e ritenuto responsabile dei reati di lesione personale, rissa e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.
L’illegittimità è stata dedotta per omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per assenza di pericolosità sociale e per l’errata supposizione circa la mancata residenza e il luogo di lavoro. Nel corso del giudizio il Questore ha annullato in autotutela il provvedimento, acquisiti ulteriori elementi sull’attività lavorativa imprenditoriale esercitata da tempo dal ricorrente, non evidenziati nella proposta di misura di prevenzione. L’Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione processuale della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., rilevando che l’assenza del difensore del ricorrente alla camera di consiglio non ne costituisce causa ostativa. La tutela delle parti costituite resta garantita dalla ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, mentre la conversione del rito integra un potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.
Nel merito, il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato è venuto meno per effetto dell’annullamento in autotutela intervenuto nel corso del giudizio. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5291 del 2023, si afferma che un’eventuale pronuncia di accoglimento risulterebbe inutiliter data, poiché l’utilità perseguita deve consistere in un vantaggio pratico, diretto e immediato.
L’interesse alla decisione viene qualificato come imprescindibile condizione dell’azione, che deve permanere per tutta la durata del giudizio; il suo venir meno determina l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Dalla sentenza caducatoria di un atto già annullato non è ritraibile alcun vantaggio, neppure strumentale o morale.
Il Collegio esclude la configurabilità di un interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori: sul punto richiama l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e la lettura datane dall’Adunanza plenaria n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui la dichiarazione dell’interesse risarcitorio è presupposto necessario perché il giudice si pronunci sulla legittimità dell’atto con pronuncia di mero accertamento. Nel caso concreto nessun interesse in tal senso è stato dichiarato.
Quanto alle spese, il provvedimento di autotutela menziona espressamente ulteriori elementi istruttori favorevoli al ricorrente, non considerati in sede di proposta della misura: ciò testimonia il difetto di istruttoria cui l’Amministrazione ha inteso rimediare con l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In conformità con il proprio precedente n. 241/2021, il Collegio ravvisa nell’annullamento in autotutela un implicito riconoscimento della fondatezza del ricorso e, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, condanna il Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre al contributo unificato e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.