La clausola sociale di matrice legale garantisce condizioni economiche già in essere dopo l’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1829 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento alle questioni processuali, ma soltanto in relazione alle domande ed eccezioni di merito. È inammissibile per difetto di autosufficienza la censura che non trascriva, né richiami nelle parti salienti, gli atti processuali sui quali si fonda la doglianza. La clausola sociale di matrice legale, prevista dalla legge regionale e recepita nei bandi di gara e nei capitolati, opera in favore del lavoratore una volta avvenuta l’assunzione da parte del nuovo affidatario: il relativo obbligo di garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere non è condizionato da esigenze di flessibilità aziendale, trattandosi di momento successivo e distinto rispetto a quello dell’assunzione del personale.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente della precedente società affidataria del servizio di pulizia, era stato assunto a decorrere dall’1.12.2014 dalla società subentrante nell’appalto, in house dell’ASL territorialmente competente. Con ricorso al Tribunale, il lavoratore chiedeva accertarsi il suo diritto a percepire una retribuzione mensile lorda superiore a quella corrisposta e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande. Il Tribunale rigettava la domanda e, su appello del lavoratore, la Corte d’appello riformava la decisione, dichiarando il diritto alla retribuzione richiesta e condannando la società al pagamento delle differenze. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: vizio di motivazione in ordine alla notifica dell’atto di appello, omessa pronuncia sulle eccezioni processuali relative all’inesistenza della notificazione e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e violazione di legge in ordine all’applicazione della clausola sociale, contestandone l’automatismo.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo difetta di autosufficienza, perché la ricorrente non trascrive né richiama nelle parti salienti gli atti processuali – la notifica originaria dell’appello e l’ordinanza di rinnovazione della notifica – né indica dove essi siano collocati nel fascicolo del procedimento. Il secondo motivo, pur investendo la medesima questione in chiave di omessa pronuncia, si infrange sul principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto con riferimento a domande ed eccezioni di merito, e non già su questioni processuali, come l’eccezione di inesistenza della notificazione dell’appello e la conseguente formazione del giudicato.

Il terzo motivo è invece in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte osserva che l’art. 30 della legge Regione Puglia n. 4/2010, sostitutivo dell’art. 25 della legge Regione Puglia n. 25/2007, prevede che la Regione, gli enti e le società strumentali debbano garantire nei bandi di gara l’assunzione del personale già utilizzato dalla precedente affidataria e la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. La Corte costituzionale n. 68 del 2011, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”, ha precisato che resta ferma l’applicazione della clausola sociale in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti.

La Corte di legittimità chiarisce che l’intervento del Giudice delle leggi ha riguardato il solo profilo dell’assunzione del personale, non già la clausola sociale propriamente detta, che impone la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali più favorevoli. Nel caso di specie, il momento dell’assunzione era ormai superato: il lavoratore risultava assunto dalla società ricorrente da tempo, sicché la clausola sociale, di matrice legale, operava in suo favore a prescindere da valutazioni di flessibilità connesse alle esigenze aziendali. Tali accertamenti fattuali non formano oggetto di specifiche censure, mentre la doglianza concernente la mancata contestazione dei prospetti paga è inammissibile perché non aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corte territoriale.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, distratte in favore del difensore del controricorrente, e alla corresponsione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *